Decreto ingiuntivo per debito che sembrerebbe prescritto


Decreto ingiuntivo, notifica per compiuta giacenza, opposizione a decreto ingiuntivo, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti





Ho appena ricevuto (novembre 2018) un decreto ingiuntivo per un debito contratto con una finanziaria (Linea) poi ceduto per due volte ad altre (Locam e Itacapital del gruppo Kruk). Il debito, di 10.500 euro, risale a gennaio 2002, l’ho pagato solo per 2.078 euro. Mi sono state mandate solo alcune lettere semplici di invito a pagare, ma mai una raccomandata a.r., e ne sono sicuro; quindi il debito sarebbe oggi prescritto, o sbaglio? Inoltre anche le cessioni del debito mi sono state comunicate solo per posta normale. Possibile che sia stato emanato un decreto ingiuntivo nonostante questo difetto?

Non può essere sicuro di aver mai ricevuto una raccomandata AR: quando il postino deve consegnare una raccomandata AR, può capitare che per il ritiro non sia individuato il destinatario o una persona legittimata a sottoscrivere la ricevuta (un familiare). In questa ipotesi, il postino compila un avviso di giacenza, che può andare smarrito vista la gran quantità di avvisi pubblicitari cartacei che ormai intasano le nostre cassette postali, e riporta la missiva in ufficio. Se il destinatario non si reca a ritirare la comunicazione, la notifica si intende perfezionata correttamente dopo 10 giorni di giacenza (compiuta giacenza).

Per fortuna, ha almeno ricevuto il decreto ingiuntivo: lei ha 40 giorni, a partire dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento, per opporsi e, dunque, per eccepire la presunta intervenuta prescrizione al diritto di rimborso della pretesa azionata, per lamentare la presunta assenza di qualsiasi comunicazione raccomandata per notificarle le cessioni del credito effettuate da 2002 in poi, per contestare la presunta legittimità dell’estratto conto cronologico presentato dal creditore in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.

Ma, purtroppo, avrà bisogno del supporto tecnico di un avvocato e dovrà considerare il rischio che la controparte possa esibire, in sede di opposizione, ricevute di avvenuta consegna o di compiuta giacenza relative alle comunicazioni di interruzione dei termini di prescrizione nonché di cessione del credito.

Tuttavia, non bisogna credere che i giudici che autorizzano in decreto ingiuntivo siano troppo attenti alla documentazione allegata dal creditore e spesso i creditori sperano anche nella naturale predisposizione del debitore, che rinuncia ad opporsi consapevole di non avere ottemperato: dunque, converrà che il suo avvocato, o lei se lo preferisce, proceda preliminarmente a prendere visione della documentazione necessariamente depositata in Tribunale dalla controparte ed insieme valutiate la convenienza di esperire opposizione. Può darsi che il creditore abbia in mano le carte vincenti: leggendole prima, si può forse evitare di spendere ulteriore denaro per il contributo unificato e per la parcella dell’avvocato in assistenza giudiziale.

14 Novembre 2018 · Ludmilla Karadzic


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