Decesso garante mutuo – Se i chiamati rinunciano all’eredità cosa succede?





Debiti ed obblighi del garante, eredità e successione, rinuncia eredità





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Se il garante di un mutuo ancora in essere muore e tutti i suoi eredi rinunciano all’eredità, la banca può chiedere l’immediato rientro della somma anche se il mutuo è regolarmente pagato ogni mese dal contraente principale?

Come è noto, ai sensi dell’articolo 752 del codice civile i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote ereditarie: ne discende che se il mutuatario (debitore principale) non adempie al rimborso del credito erogato e il ricavato della vendita all’asta dell’immobile acquistato con il mutuo è inferiore al capitale residuo da rimborsare, il garante (con beneficio di escussione) è tenuto a coprire quanto residualmente resta ancora dovuto al creditore.

Per rispondere al quesito posto, va innanzitutto premesso che se la banca accetta di erogare un mutuo solo a condizione che vi sia un terzo che subentri nel rimborso del prestito concesso al mutuatario, in caso di inadempimento di quest’ultimo, è verosimile che il terzo sia in possesso di immobili sui quali, addirittura, la banca può chiedere la costituzione di ipoteca (terzo datore di ipoteca): quindi il problema non si pone dal momento che per i chiamati all’eredità del garante dovrebbe convenire almeno un’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Infatti, se la banca si è mossa con oculatezza nel valutare le garanzie offerte dal terzo al momento della stipula del mutuo con il debitore principale, il debito residuo eventualmente da quest’ultimo non assolto, al netto di quanto ricavato dalla vendita all’asta dell’immobile, risulterà di molto inferiore all’importo del patrimonio lasciato dal garante.

Se poi il garante, dopo la stipula del mutuo, avesse alienato (negli ultimi cinque anni) i propri beni, rendendo vano l’affidamento che su tali beni aveva indotto la banca ad erogare il mutuo, il creditore (distratto, che non ha disposto ipoteca anche su tali beni) può rivolgersi al giudice per la dichiarazione di inefficacia degli atti con cui il garante ex articolo 2901 del codice civile.

Quando, invece, il terzo non possiede un patrimonio immobiliare sufficiente, ma solo un reddito ritenuto adeguato a garantire il pagamento delle rate mensili, di solito la banca non lo accetta come garante, oppure impone una polizza a copertura del rischio vita anche del garante, oltre che del debitore principale.

In conclusione, il quesito posto, basato sulla circostanza del decesso del garante e la rinuncia all’eredità dei suoi chiamati, non è realistico: ma, ammesso, per esclusiva ipotesi teorica, che la banca avesse concesso il mutuo al debitore principale affidandosi sulla garanzia inconsistente del terzo, in caso di morte del garante con beneficio di escussione e rinuncia alla sua eredità da parte dei chiamati, al creditore non resterebbe altro da fare che rivedere le procedure interne di valutazione del rischio di inadempimento del debitore e del garante e sperare che il mutuatario continui a pagare regolarmente le rate, con la consapevolezza che, qualora fosse necessaria l’espropriazione e la vendita all’asta dell’immobile coperto dalla sola garanzia ipotecaria, l’eventuale differenza fra capitale residuo ancora da rimborsare e il ricavato dalla vendita coattiva dovrebbe essere appostato a perdita.

In ogni caso, secondo quanto disposto dall’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto di mutuo il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata: solo in una tale circostanza la banca può comunicare al mutuatario la Decadenza dal Beneficio del Termine con la contestuale richiesta di corrispondere il capitale residuo in un’unica soluzione.

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15 Dicembre 2019 · Piero Ciottoli

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