Ingente debito IVA del defunto ma anche immobili e soldi in successione – E se considerassi di accettare l’eredità con beneficio di inventario?





Accettazione eredità con beneficio inventario, debiti ed eredità, eredità e successione





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Qualche settimana fa è mancato mio padre, eredi siamo io e mia madre, c’e una cartella esattoriale, prevalentemente debiti IVA (circa 80 mila euro) relativi alla mia sas in liquidazione dal 2000.

Io sono nullatenente e vivo in un appartamento intestato a mia madre, percepisco reddito di cittadinanza: i beni che erediterei sono 1/2 di un autoveicolo, valore 500 euro, circa 1000 euro da un conto cointestato dei miei genitori, e 1/4 (l’immobile era proprietà condivisa dei miei genitori) di un monolocale di vacanza in montagna, la cui quota di 1/4 stimiamo in 25000/30.000 euro.

Molte persone, anche in campo legale, mi consigliano caldamente la rinuncia all’eredità come primo atto. Ha senso?

Cito, di seguito, una Vostra precedente consulenza:

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L’unica realistica soluzione per far fronte alla situazione descritta è quella di alienare le quote di proprietà a terzi, non parenti od affini, attraverso una transazione tracciabile, in modo da non correre il rischio di un’azione revocatoria del trasferimento di proprietà […]

Quello che rischia nella situazione attuale è l’iscrizione di ipoteca sugli immobili ereditati da parte di ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia) se il debito è superiore a 20 mila euro: di solito il concessionario rinuncia alla riscossione coattiva tramite espropriazione quando l’immobile è in comproprietà e, peraltro, non può procedere alla vendita forzata se il debito del proprietario (anche in quota) è inferiore ai 120 mila euro (parliamo, naturalmente, di fattispecie, come quella che la riguarda, in cui l’immobile non è l’unico di proprietà del debitore).

La rinuncia all’eredità (a favore dei suoi figli o di altri eredi) non costituisce una soluzione al problema, semmai ci avesse fatto un pensierino: il creditore o il concessionario che agisce per lui, infatti, può chiedere al giudice di accettare l’eredità per conto del debitore che vi abbia rinunciato, con ottime chances di successo”

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– Stando a quanto sopra, accettazione, rinuncia o inerzia pari sono, quindi il creditore può agire in ogni caso? Con quale grado di velocità ed efficacia, nella pratica?

– per permettere a mia madre di chiudere il loro conto cointestato e per fare il passaggio proprieta’ autoveicolo, devo per forza agire (accettare o rinunciare)? e se non faccio nulla?
– se accetto e vendo la mia quota dell’ immobile a mia madre, futura proprietaria del 75%, per corrispettivo di un numero X di assegni circolari che incasserei al bisogno..ha senso o viene interpretata comunque come una simulazione?

– punto IMPORTANTE: la sentenza della Corte di Cassazione 245/2019 dichiara finalmente (per me) che anche i debiti IVA sono falcidiabili quindi pensavo di avviare la richiesta avvalendomi delle attuali leggi contro il sovraindebitamento.

Sarebbe questa, secondo voi, una buona mossa da fare tempestivamente (anche magari per sospendere altre azioni da parte di equitalia), o solo controproducente (non svegliare il can che dorme)? Si tratta di qualcosa che avrei attivato subito comunque, in condizioni normali.

Aspettavo da anni che ci si pronunciasse a favore della falcidiabilita’ dell’IVA, per togliermi questo cappio.

Ho mescolato molti argomenti quindi fatemi sapere se è preferibile che ripresenti distinti quesiti, ognuno sulle pagine di competenza.

Prima di stressarsi a pensare cosa fare dopo aver accettato, in modo puro e semplice, l’eredità del defunto, oppure a fare calcoli circa una eventuale convenienza alla rinuncia all’eredità, converrebbe pensare alla rinuncia con beneficio di inventario, opzione preferibili in contesti come quello da lei descritto: certo, occorrono soldi per farsi assistere dal notaio, ma saranno soldi ben spesi se serviranno ad attenuare ansie e timori suoi e di sua madre e ad evitare di dover ipotizzare scenari futuri che non è in nostro potere far sì che si realizzino secondo i nostri desideri.

Ad esempio, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, da lei citata, è stata senz’altro ammessa la possibilità di falcidia del debito IVA nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012, come lei attendeva, ma, forse, la falcidia avrebbe potuto essere accordata a suo padre, mentre nulla assicura che il giudice adito la conceda a lei e/o a sua madre, eredi del defunto.

Così come non è possibile prevedere i tempi di azione esecutiva del creditore, mentre va tenuto sempre in conto la possibilità, per il creditore, di chiedere al giudice di revocare l’atto di alienazione immobiliare sottoscritto dagli eredi debitori, ex articolo 2900 del codice civile, entro cinque anni dalla data di trascrizione dello stesso nei pubblici registri.

Va anche considerato che se nell’immobile ricevuto in eredità vi prende residenza uno dei due debitori, Agenzia delle Entrate Riscossione non può procedere per espropriazione, ma può soltanto iscrivere vincolo ipotecario.

Tornando nel merito della questione proposta, è bene sapere che l’effetto dell’accettazione dell’eredita con beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte (sanzioni amministrative, ad esempio). Inoltre, l’erede accettante con beneficio d’inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, se, come vedremo, provvede a formare l’inventario dei beni lasciati dal defunto nei termini previsti dalla legge.

Il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

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22 Gennaio 2020 · Annapaola Ferri

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