La decadenza dal diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario
Come sappiamo, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario. Nel caso in cui l'erede effettui alienazioni di beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, l'azione dei creditori del defunto, finalizzata ad accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio dell'inventario, può essere promossa al compimento dell'atto non autorizzato. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 21212/2017. ...
Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è più possibile l'esecuzione individuale contro chi ha accettato con beneficio di inventario e sui suoi beni. Tanto alla luce del condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario non può, una volta che abbia notificato ai creditori l'invito a presentare le dichiarazioni di credito, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari. In effetti la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte dei chiamato che subentra perciò anche ai debiti del defunto; d'altro canto, tuttavia, l'accettazione con beneficio di inventario non incide sulla limitazione della responsabilità che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva formazione dell'inventario, in mancanza dei ...
Il minore, chiamato all'eredità, può solo accettare con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile): la norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l'inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. Infatti, qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all'eredità, faccia l'accettazione prescritta dalla normativa vigente (accettazione con beneficio di inventario), ma non compili l'inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, il mancato perfezionamento dell'inventario mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio (redigendo l'inventario) ovvero rinunciare alla eredità. Ma, se una volta diventato maggiorenne il chiamato non esplica l'opzione che gli è stata riservata dalla legge ...