Vorrei sapere se è possibile fare accettazione con beneficio di inventario dopo otto anni dalla morte del de cuius per opporla ad un decreto Ingiuntivo: premetto che non è stata fatta accettazione espressa dell’eredita e l’erede non è nel possesso del bene.
Purtroppo il chiamato all’eredità ha promosso un giudizio civile in cui ha agito personalmente (non in qualità di erede), ed ha chiesto ed ottenuto con sentenza il riconoscimento dei danni corrispondenti alla quota di 3/9, di cui 2/9 ereditati dal padre e 1/9 ereditato dalla madre che aveva assunto il debito per cui è stato emesso decreto ingiuntivo.
Se il chiamato all’eredità non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario, tuttavia, deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
In base all’articolo 484 del codice civile, l’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
Va tuttavia precisato che l’accettazione con beneficio di inventario non dispensa l’erede dall’obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte in vita dal de cuius (in pratica può essere opposta al decreto ingiuntivo solo nella misura in cui la somma ingiunta sia superiore al valore dei beni ereditati), ma consente all’erede di rispondere dei debiti del defunto solo entro il limite del valore dei beni ereditati.
Il rovescio della medaglia della facoltà di accettare con beneficio di inventario è rappresentato dalla difficoltà insita nella gestione dell’inventario stesso: si tratta di una procedura articolata, che richiede l’intervento e l’assistenza continua di un notaio per evitare che da un errore, o da un atto intempestivo, possa derivare l’accettazione pure e semplice, con confusione fra i patrimoni del defunto e quello dell’erede, e responsabilità illimitate dell’erede per la copertura dei debiti del defunto.
27 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
La decadenza dal diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario
Come sappiamo, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario. Nel caso in ...
Nessuna azione esecutiva promossa dai creditori del defunto è possibile contro chi accetta l'eredità con beneficio di inventario
Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è più possibile l'esecuzione individuale contro chi ha accettato con beneficio di inventario e sui suoi beni. Tanto alla luce del condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario non può, una volta che abbia notificato ai creditori l'invito a presentare le dichiarazioni di credito, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari. In effetti la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria ...
Quando il chiamato all'eredità è un minore » L'accettazione obbligata con beneficio di inventario e le conseguenze della mancata redazione dell'inventario
Il minore, chiamato all'eredità, può solo accettare con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile): la norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l'inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. Infatti, qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all'eredità, faccia l'accettazione prescritta dalla normativa vigente (accettazione con beneficio di inventario), ma non compili l'inventario necessario per poter usufruire della limitazione ...
Altre sezioni che trattano argomenti simili:
accettazione eredità con beneficio inventario
Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » E’ possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario dopo otto anni dal decesso del de cuius?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
.