E’ possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario dopo otto anni dal decesso del de cuius?


Accettazione eredità con beneficio inventario





Vorrei sapere se è possibile fare accettazione con beneficio di inventario dopo otto anni dalla morte del de cuius per opporla ad un decreto Ingiuntivo: premetto che non è stata fatta accettazione espressa dell’eredita e l’erede non è nel possesso del bene.

Purtroppo il chiamato all’eredità ha promosso un giudizio civile in cui ha agito personalmente (non in qualità di erede), ed ha chiesto ed ottenuto con sentenza il riconoscimento dei danni corrispondenti alla quota di 3/9, di cui 2/9 ereditati dal padre e 1/9 ereditato dalla madre che aveva assunto il debito per cui è stato emesso decreto ingiuntivo.

Se il chiamato all’eredità non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario, tuttavia, deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

In base all’articolo 484 del codice civile, l’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Va tuttavia precisato che l’accettazione con beneficio di inventario non dispensa l’erede dall’obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte in vita dal de cuius (in pratica può essere opposta al decreto ingiuntivo solo nella misura in cui la somma ingiunta sia superiore al valore dei beni ereditati), ma consente all’erede di rispondere dei debiti del defunto solo entro il limite del valore dei beni ereditati.

Il rovescio della medaglia della facoltà di accettare con beneficio di inventario è rappresentato dalla difficoltà insita nella gestione dell’inventario stesso: si tratta di una procedura articolata, che richiede l’intervento e l’assistenza continua di un notaio per evitare che da un errore, o da un atto intempestivo, possa derivare l’accettazione pure e semplice, con confusione fra i patrimoni del defunto e quello dell’erede, e responsabilità illimitate dell’erede per la copertura dei debiti del defunto.

27 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic


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