E’ possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario dopo otto anni dal decesso del de cuius?


Accettazione eredità con beneficio inventario

Vorrei sapere se è possibile fare accettazione con beneficio di inventario dopo otto anni dalla morte del de cuius per opporla ad un decreto Ingiuntivo: premetto che non è stata fatta accettazione espressa dell’eredita e l’erede non è nel possesso del bene.

Purtroppo il chiamato all’eredità ha promosso un giudizio civile in cui ha agito personalmente (non in qualità di erede), ed ha chiesto ed ottenuto con sentenza il riconoscimento dei danni corrispondenti alla quota di 3/9, di cui 2/9 ereditati dal padre e 1/9 ereditato dalla madre che aveva assunto il debito per cui è stato emesso decreto ingiuntivo.

Se il chiamato all’eredità non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario, tuttavia, deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

In base all’articolo 484 del codice civile, l’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Va tuttavia precisato che l’accettazione con beneficio di inventario non dispensa l’erede dall’obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte in vita dal de cuius (in pratica può essere opposta al decreto ingiuntivo solo nella misura in cui la somma ingiunta sia superiore al valore dei beni ereditati), ma consente all’erede di rispondere dei debiti del defunto solo entro il limite del valore dei beni ereditati.

Il rovescio della medaglia della facoltà di accettare con beneficio di inventario è rappresentato dalla difficoltà insita nella gestione dell’inventario stesso: si tratta di una procedura articolata, che richiede l’intervento e l’assistenza continua di un notaio per evitare che da un errore, o da un atto intempestivo, possa derivare l’accettazione pure e semplice, con confusione fra i patrimoni del defunto e quello dell’erede, e responsabilità illimitate dell’erede per la copertura dei debiti del defunto.

27 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic

Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui

Altre sezioni che trattano argomenti simili: 


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza 231 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!



Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » E’ possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario dopo otto anni dal decesso del de cuius?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.