Credito ceduto pro-soluto – Qualcosa non torna nella data di cessione





Cessione del credito, estratto conto cronologico, recupero crediti





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Causa impossibilità di pagare il debito per una carta revolving, la banca mi ha comunicato con A/R datata 29/01/2019 la decadenza del beneficio del temine con l’intimazione di pagare entro 15 giorni dal ricevimento della lettera l’intero capitale gravato da interessi e altre spese, si tratta di una cifra di circa 3 mila e duecento euro.

Non avendo la possibilità di pagare, considerato il precario stato lavorativo gravato da altre situazioni contingenti, non ho ottemperato alla richiesta della banca.

Giovedì u.s. ho ricevuto per A/R la comunicazione, datata 26-02-2019, da parte di una società terza di essere dal 04/02/2019 divenuta titolare pro-soluto del credito e che la lettera riveste richiesta di pagare quanto richiesto e nel contempo la messa in mora.

Pur potendo identificare tramite l’indicazione della banca cedente e dell’importo preteso la carta revolving, nella lettera non c’è nessun riferimento al numero di contatto del rapporto, siccome ho più volte richiesto senza mai ottenerlo alla banca originaria sia la copia del contratto conforme, la carta era stata consegnata come “benefit” di una piccolo prestito personale, sia l’estratto cronologico della carta, vorrei sapere se questa documentazione posso pretenderla dalla cessionaria e se la stessa può andare avanti con l’iter che porta al pignoramento.

Inoltre mi sembra, dal conto temporale sulla data di invio della lettera della decadenza beneficio del termine e quella ricevuta dalla cessionaria di acquisizione del credito, ci sia la differenza di 7 giorni e quindi non sono rispettati i 15 giorni che la banca originaria mi aveva concesso per saldare il debito, in definitiva se avessi pagato il 5 febbraio, rispettando l’ultimatum della banca originaria, il credito sarebbe già stato ceduto e quindi avrei pagato a vuoto?

La banca cedente ha sicuramente atteso i 15 giorni concessi al debitore per adempiere, in seguito all’intervenuta decadenza dal beneficio del termine, all’intimazione di pagare entro 15 giorni dal ricevimento della lettera l’intero capitale gravato da interessi e altre spese.

Constatato il persistente inadempimento del debitore, ha poi sottoscritto un contratto di cessione del credito facendolo decorrere dal 4 febbraio, per motivazioni fiscali che, comunque, non entrano nella sfera di censure o eccezioni che possano essere, in qualche modo, sollevate e fatte valere dal debitore ceduto (lei).

La richiesta di copia conforme del contratto, in fase stragiudiziale, può essere soddisfatta dal creditore a puro titolo di cortesia, dal momento che lei avrebbe dovuto conservarne copia. In fase di opposizione ad un eventuale decreto ingiuntivo potrà certamente chiedere l’esibizione di copia del contratto e dell’estratto conto cronologico, qualora anche la cessionaria non avesse dato seguito alle sue istanze.

La cessionaria del credito può procedere al pignoramento dei beni del debitore (stipendio, conto corrente o altro).

STOPPISH

17 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic

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