Cessione del credito » Il debitore ceduto deve essere informato del prezzo pagato dal creditore cessionario?


Cessione del credito, recupero crediti

Un credito derivante dal mancato pagamento di una carta revolving è stato ceduto dalla società titolare di detto credito ad altra società che pertanto ha inviato una richiesta di pagamento.

Ho letto che nella maggior parte dei casi i crediti insoluti vengono ceduti non per il loro valore nominale ma per importi forfetari e comunque assai inferiori alla somma originaria. Tutto questo senza che il debitore ceduto venga edotto in ordine al reale importo oggetto della cessione.

In caso di azione giudiziaria (decreto ingiuntivo) la società cessionaria agisce per l’intero credito e non per la somma effettivamente pagata per la cessione. Mi chiedo allora quali siano i mezzi per il debitore per contestare la pretesa (non l’esistenza del credito ovviamente) ovvero se è suo diritto, anche dinanzi al Giudice, chiedere che quest’ultimo imponga alla cessionaria di esibire i documenti relativi all’acquisto del credito e soprattutto al suo effettivo ammontare.

Nessuna norma del codice civile prevede che il debitore ceduto debba essere informato in ordine al reale importo oggetto della cessione del credito per il quale il debitore stesso risulta inadempiente.

Per il resto, è come se lei danneggiasse un bene di proprietà altrui e poi pretendesse, giudizialmente, di risarcire il danneggiato assumendo come valore del bene l’eventuale prezzo vile di vendita a terzi, e non quello che il bene aveva prima del sinistro (di cui è responsabile oggettivo).

7 Gennaio 2019 · Ornella De Bellis

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