Conto corrente pignorato dove confluisce solo una pensione già decurtata – Cosa fare per evitare il doppio pignoramento?





Il creditore procedente non può intervenire sull'accredito della pensione tramite pignoramento del conto corrente.





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Mi è stato pignorato il conto corrente sul quale confluisce la sola pensione (già decurtata di 1/5 per un precedente pignoramento) la banca ha trattenuto un quinto del primo accredito il mese scorso e blocca il conto solo in uscita: anche il secondo accredito della pensione è quindi gravato per un ulteriore quinto e mi è consentito di ritirare solo l’eccedenza.

Chiedo cosa devo fare e a chi mi devo rivolgere per non subire ogni mese un doppio pignoramento e per bloccare i versamenti sul conto pignorato, se il comportamento della banca è corretto.

Il creditore procedente non può intervenire sull’accredito della pensione tramite pignoramento del conto corrente. Infatti, l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, quando l’accredito ha luogo successivamente alla data di notifica alla banca, possono essere pignorate solo in modo equivalente alla procedura ordinaria presso l’INPS, tenendo anche conto dell’impignorabilità del minimo vitale (misura massima dell’assegno sociale, aumentato della metà). La stessa norma ribadisce che il pignoramento eseguito sulla pensione, in violazione del divieto appena richiamato e oltre i limiti previsti dalla legge, è parzialmente inefficace.

Inoltre, è illegittimo il secondo pignoramento se originato da crediti della stessa natura di quelli per i quali è stato azionato il primo pignoramento della pensione. Ricordiamo che la natura dei crediti può essere classificata, a grandi linee, in crediti ordinari (banche, privati e finanziarie), crediti esattoriali (crediti vantati dalla Pubblica amministrazione) e crediti alimentari (quelli reclamati giudizialmente dal coniuge separato o divorziato oppure da parenti indigenti che si sono rivolti con successo al giudice per ottenere il mantenimento).

Ancora più grave il comportamento del creditore procedente se, avendo egli già ottenuto il 20% della parte pignorabile di pensione presso l’INPS, avesse notificato il pignoramento alla banca non limitandosi al prelievo della disponibilità giacente (lasciando comunque intonso l’ultimo accredito di pensione), ma reiterando l’azione esecutiva per lo stesso credito nei confronti della pensione del debitore. Si tratterebbe, in pratica, di un doppio pignoramento della pensione, per crediti della medesima natura e da parte dello stesso creditore.

Allora, la soluzione più indicata, lineare ed efficace è quella di affidarsi ad un avvocato che presenti un ricorso al giudice dell’esecuzione contro il secondo (o medesimo) creditore procedente. Si potrebbe anche ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, al costo di 20 euro e senza obbligo di supporto tecnico dei un legale (con una semplice memoria scritta): tuttavia, così procedendo, nella migliore delle ipotesi, la banca sarebbe costretta ad interrompere il prelievo, ma il creditore procedente scorretto, potrebbe reiterare il pignoramento del conto corrente.

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1 Agosto 2017 · Ludmilla Karadzic

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