Conto corrente cointestato con il defunto sul quale viene versato (dopo il decesso del sottoscrittore) l’importo del riscatto anticipato di una polizza vita


Il cointestatario di un conto corrente con il defunto ha diritto al 50% del saldo di c/c al momento del decesso per diritto proprio e non come erede





In riferimento al quesito precedente avente ad oggetto il conto corrente cointestato marito/moglie (con marito defunto) tengo a precisare che il marito PRIMA della morte chiede la liquidazione della polizza: richiesta del marito per la liquidazione viene fatta 23 febbraio, liquidata 6 marzo mentre il marito muore il primo marzo.

Questa polizza viene bonificata dall’assicurazione DOPO la morte con dicitura “beneficiario nome del marito”.
Il dubbio è: visto che viene fatto il bonifico a nome del defunto e la moglie preleva il 7 marzo la metà della cifra presente nel conto è considerata erede?

Ci scusiamo per avere equivocato il testo del quesito: in effetti sul conto corrente cointestato fra i coniugi, dopo il decesso del coniuge sottoscrittore della polizza vita e prima del prelievo da parte del coniuge superstite, era stato accreditato l’importo del riscatto della polizza vita effettuato dal coniuge sottoscrittore e non l’importo previsto, a favore del beneficiario, al verificarsi dell’evento morte del sottoscrittore. Il problema è nato per avere inteso la liquidazione della polizza vita come liquidazione al beneficiario dell’importo previsto al verificarsi dell’evento morte del sottoscrittore e non come riscatto anticipato (che peccato!) della polizza vita.

Resta, comunque, ancora valida parte della risposta precedentemente fornita: il coniuge superstite, cointestatario del conto corrente con il coniuge premorto, ha il diritto di prelevare dal conto corrente il 50% del saldo attivo risultante alla data del decesso del coniuge premorto, senza con questo atto integrare accettazione tacita dell’eredità: in questo caso tuttavia, qualora un interessato (tipicamente un figlio del coniuge premorto o lo Stato creditore del coniuge premorto) dimostrasse, in un’aula del tribunale, che il conto corrente veniva alimentato esclusivamente dai redditi o proventi riconducibili al coniuge premorto, il prelievo del 50% del saldo attivo risultante alla data del decesso, da parte del coniuge superstite cointestatario, integrerebbe accettazione tacita dell’eredità.

Naturalmente, però, qualora il coniuge superstite avesse prelevato il 50% del saldo di conto corrente contabilizzato dopo il decesso del cointestatario, ma anche dopo l’accredito dell’importo del riscatto della polizza vita, allora il coniuge superstite avrebbe, in sostanza, prelevato la metà dell’importo del riscatto e quindi diventerebbe erede del coniuge cointestatario defunto per accettazione tacita.

26 Gennaio 2024 · Giorgio Martini


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