Condannato al risarcimento danni, ma sono nullatenente (o quasi) – Come mi conviene muovermi?


Rinuncia eredità, risarcimento danni





Una quindicina di anni fa, in un periodo di difficoltà, feci un incidente con il mio autocarro promiscuo (fuoristrada): avendo un’attivita’ artigianale e non avendo copertura assicurativa, chiesi ai danneggiati se avessi potuto provvedere direttamente alla riparazione dei danni, tramite il mio carrozziere di fiducia, in quanto oltre al danno materiale, non vi erano stati feriti apparenti. Mi fu data in un primo momento disponibilità, salvo poi vedersi recapitare dopo mesi, lettera dell’avvocato che chiedeva danni oltre che materiali, anche per un numero di persone coinvolte e a dir loro feriti, non corrispondenti al momento dell’incidente. In quel periodo non avevo né la testa, né i soldi per controbattere, e quindi lasciai scorrere le cose senza fare opposizione.

Quindi i danneggiati (e presunti tali) furono risarciti dal fondo nazionale vittime della strada. La cifra richiesta, di risarcimento danni, ammontava a circa 18 mila euro, diventati 25.000 euro con le spese, le more e gli interessi.

Premesso che all’epoca dell’incidente il mezzo fu demolito poiché gravemente danneggiato da ribaltamento, e premesso che sono in separazione dei beni con mia moglie, da una ventina di anni, domiciliato in abitazione di proprietà di mia moglie ereditata dai suoi genitori in donazione, vorrei sapere se, avendo rinunciato all’eredità del mio padre deceduto, una decina di anni fa, e con mia madre ancora viva, cosa accadrebbe se non rinunciassi adesso, o rinunciassi con mia madre ancora viva all’eredità?

Potrebbero avvalersi sull’eredità dei miei figli in seguito, oppure non rinunciando adesso all’eredità potrebbero pignorarmi la quota dei beni, non ancora ereditata di mia madre? Cosa converrebbe fare? Un’altra cosa: vivo in appartamento in stabile condominiale, in cui vive in altro appartamento mia cognata anche lei proprietaria di appartamento ereditato dai miei suoceri. Vorrei sapere, avendo un garage in condominio, mia moglie e sua sorella, può l’ufficiale giudiziario chiedere di aprire il garage, oppure essendo in condominio, no? E se si potrebbe pignorare anche i beni presenti dei miei cognati? Un’ultima cosa, in quel periodo di difficoltà impegnai il mio oro al monte dei pegni e un anno fa ho provveduto a intestare le polizze a nome di mio figlio: sono aggredibili anche queste polizze,oppure no? Ho avuto il primo atto giudiziario a febbraio, a settembre ne ho ricevuto un altro, come meglio devo comportarmi?

Per quanto riguarda la rinuncia all’eredità lasciata da suo padre un decennio fa (ma comunque dopo il sinistro) e l’intestazione delle polizze del banco dei pegni donate ai suoi figli, i creditori potrebbero chiedere al giudice la revocatoria di entrambi gli atti, azione revocatoria che se accolta comporterebbe l’inefficacia della rinuncia all’eredità e della donazione in favore dei figli nei confronti dei creditori: in sostanza, sia i beni ereditati (e poi rinunciati), che quelli donati ai figli (le polizze del banco dei pegni) potrebbero essere espropriati come fossero ancora di proprietà del debitore. E’ vero che la prescrizione dell’azione revocatoria si perfeziona dopo un quinquennio dalla data di disposizione del debitore che sottrae i propri beni all’azione esecutiva del creditore, ma è anche vero che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato (articolo 2935 del codice civile) e quindi, dalla data in cui la sentenza che l’ha condannata al risarcimento danni è divenuta definitiva (non opposta).

Naturalmente, anche la donazione (anticipazione sull’eredità) semmai effettuata dalla madre, ancora in vita, in favore del figlio debitore può essere espropriata, così come può essere soggetta ad azione revocatoria, promossa dal creditore, l’eventuale rinuncia del debitore all’eredità della madre defunta. Inutile aggiungere che non è possibile rinunciare alla quota ereditaria legittima prima della morte del de cuius. Al massimo si possono sottoscrivere accordi con i potenziali coeredi, che, tuttavia, non sono opponibili ai terzi creditori, i quali ultimi, addirittura, hanno facoltà di agire giudizialmente, al posto del debitore, per chiedere al giudice il ripristino della quota di legittima spettante al debitore (per poi espropriarla) se questa risultasse lesa, ad esempio, da testamento.

Non si pone, pertanto, il problema della pignorabilità dei beni del debitore passati ai figli dopo la rinuncia o direttamente donati, se il creditore non esercita, nei termini di legge, l’azione di revocazione della rinuncia stessa.

Per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore va, innanzitutto ricordato, che egli è tenuto a rendere, all’ufficiale giudiziario, una dichiarazione sull’ubicazione di eventuali, ulteriori beni pignorabili non presenti in casa. Per il resto, l’ufficiale giudiziario può accedere, anche con l’ausilio della forza pubblica, in qualsiasi pertinenza dell’abitazione in cui vive o risiede il debitore esecutato.

Qualsiasi arredo, complemento d’arredo o impianto tecnologico presente nel luogo ove vive o risiede il debitore (o in una pertinenza dell’abitazione) può essere pignorato in forza del principio di presunzione legale di proprietà: l’effettivo proprietario potrà liberare i beni pignorati dall’ufficiale giudiziario solo con un ricorso al giudice dell’esecuzione territorialmente competente, sempre che sia in grado di dimostrare la proprietà degli stessi. E’ bene dunque, sotto questo aspetto, predisporre un contratto di locazione o di comodato fra ospitato debitore ed ospitante, con indicazione dettagliata dei locali e degli arredi concessi in uso. Ma va anche chiarito che questo accorgimento non esclude che l’ufficiale giudiziario possa accedere ad un locale di pertinenza dell’appartamento in cui il debitore domicilia o risiede e pignorare quanto trovato: lo scopo è solo quella di rendere più semplice, all’avvocato della parte ricorrente, di ottenere la liberazione di alcuni beni eventualmente pignorati durante l’ispezione (in pratica, se il garage è precluso contrattualmente all’utilizzo da parte del debitore, si può induttivamente asserire che in quel locale non potevano essere rinvenuti beni del debitore).

Per il resto, non possono correre il rischio di essere assoggettati a pignoramento, a seguito di accoglimento dell’azione revocatoria promossa dal creditore, solo i beni immobili liquidati (nel senso proprio del termine, ossia convertiti in denaro liquido) prima che pervengano in eredità al debitore. Certo, il creditore può pignorare anche il frutto della liquidazione ove depositato (e lasciato) sul conto corrente del debitore, ma questa è un’altra storia …

5 Ottobre 2017 · Annapaola Ferri


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