Assegno sociale per un soggetto 67.enne senza reddito ma comproprietario di un immobile » Differenza fra assegno sociale e pensione di cittadinanza


Chiariamo, innanzitutto, due questioni: la prima che fino alla sentenza di divorzio il coniuge è coniuge separato e non è un ex coniuge.





Sono separato legalmente dal 1998, ma a causa di 3 figli non ho mai fatto cambio di residenza: la mia ex moglie ha una pensione di € 500 mensili e io sono disoccupato da 10 anni; ora, in seguito al nucleo famigliare in cui risulto (ex moglie io e una figlia ) l’INPS mi ha assegnato € 45 mensili come reddito di cittadinanza.

Sto per compiere 67 anni e visto che non ho maturato i minimi richiesti per la pensione (versati solo 9 anni di contributi), devo fare cambio di residenza.

Appunto a questo proposito vorrei spostarmi nella casa di proprietà di mia madre, casa disabitata in quanto mia madre risiede nella casa di riposo e quindi richiedere l’assegno sociale o pensione di cittadinanza. Il problema a cui nessuno mi sa rispondere è questo: io sono ancora intestatario di su metà’ dell’ appartamento in cui vivono ex moglie e figlia per cui mi diventerebbe seconda casa con un valore di € 60.000 mentre per richiedere la pensione di cittadinanza non si può’avere una seconda casa superiore a € 30.000.

Potete gentilmente prospettarmi una soluzione? Ringrazio anticipatamente.

Chiariamo, innanzitutto, due questioni: la prima che fino alla sentenza di divorzio il coniuge è coniuge separato e non è un ex coniuge; la seconda, che l’assegno sociale e la pensione di cittadinanza sono due cose diverse.

Un’altro aspetto da tener presente è che una casa di proprietà (o in comproprietà) produce reddito da fabbricato figurativo.

Il reddito di cittadinanza viene assegnato al nucleo familiare e non al singolo. Per il reddito di cittadinanza è previsto, come prerequisito di accesso, che il valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare del nucleo familiare non superi i 30 mila euro. Tuttavia, per l’appartamento in cui tutto il nucleo familiare risiede, si applica una franchigia di circa 52 mila euro al valore del patrimonio immobiliare ai fini IMU. Inoltre, per la casa in cui risiede il nucleo familiare non viene considerato il reddito annuo figurativo da fabbricato (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 12). Per questo motivo il suo attuale nucleo familiare è riuscito comunque ad ottenere il reddito di cittadinanza, sebbene defalcato nell’importo mensile dalla circostanza che il coniuge separato (che fa comunque parte del nucleo familiare richiedente il beneficio rdc), fruisce già di una pensione ordinaria.

Trasferendo la residenza, e andando a vivere da solo, il suo nuovo nucleo familiare (composto esclusivamente da lei che ci scrive), possedendo il 50% di una casa diversa da quella di abitazione (metà dell’appartamento occupato da coniuge separato e figlia) potrebbe superare la soglia dei 30 mila euro prevista per il valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, non venendo in questo scenario più applicata la franchigia prevista per la casa di abitazione. Non solo, il 50% di proprietà della casa, non più di abitazione per il richiedente, produrrebbe reddito figurativo da fabbricato che potrebbe precluderle l’accesso al reddito di cittadinanza (si ricorda che il reddito familiare per l’accesso al reddito di cittadinanza non può superare i 6.000 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

La pensione di cittadinanza è comunque una misura di sostegno al reddito, che viene erogata al massimo per 18 mesi (così come per il reddito di cittadinanza). Per accedere al beneficio della pensione di cittadinanza, tutti i componenti del nucleo familiare devono aver compiuto i 67 anni di età. Il reddito familiare per l’accesso al reddito di cittadinanza non può superare i 7.560 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, riferito al numero di componenti il nucleo familiare. Per il resto, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza funzionano in maniera analoga.

L’assegno sociale, per un soggetto legalmente separato, che risiede in una unità abitativa non di proprietà (nella casa disabitata della madre trasferitasi in una RSA), senza reddito da fabbricato e senza pensione di vecchiaia, gli permetterebbe di percepire un importo di circa 460 euro per tredici mensilità, per totali 5.977 euro annui.

Tuttavia, quello appena sopra tratteggiato non è il suo caso: infatti, l’assegno sociale è comunque rapportato anche al reddito figurativo da fabbricato percepito dal richiedente. Lei che ci scrive, possedendo il 50% di una casa (quella abitata da coniuge separato e figlia) sarebbe, comunque, percettore di un reddito figurativo da fabbricato che andrebbe a ridurre (e potenzialmente, anche ad azzerare) l’importo mensile dell’assegno sociale: importo mensile che, in pratica, sarà pari alla differenza (divisa per 13) fra i 5.977 euro (assegno sociale massimo annuo) ed il reddito figurativo da fabbricato percepito per la metà della casa di proprietà (50% della rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 12).

Allora, una volta effettuato il cambio di residenza, per aver diritto alla pensione di cittadinanza oppure all’importo massimo dell’assegno sociale, la soluzione consiste nel donare a sua figlia la quota del 50% di attuale comproprietà della casa. Volendo, potrebbe anche donare a sua figlia l’usufrutto, mantenendo il 50% della nuda proprietà, che non genera reddito figurativo da fabbricato.

9 Giugno 2020 · Ludmilla Karadzic


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