Acquisto di un appartamento caduto in successione ereditaria – Quali rischi per l’acquirente se successivamente viene avviata azione giudiziale di lesione della legittima da parte di un erede debitore e/o viene chiesto l’annullamento del testamento?


Se all'acquisto dell'immobile non risultava trascritta alcuna azione giudiziale di riduzione e/o di annullamento, l'acquirente non corre rischi





Ho comperato un appartamento dal proprietario che l’ha ereditato e ora l’erede che si ritiene leso vuole invalidare tutto per lesione della quota e per testamento falso, per cui chiedo: se dovessero annullare la successione e l’altro erede diventasse proprietario della metà dell’appartamento che ho competenze cosa succederà?

In particolare, nel momento in cui fossero accolte le ragioni del ricorrente e il secondo erede diventasse proprietario della metà dell’appartamento che ho comperato dal primo erede, non potrebbe. l’Agenzia delle Entrate (AdE) procedere con azione revocatoria della vendita, visto che il secondo erede (quello che vuole invalidare la successione ed ottenere la quota legittima) è oberato di debiti esattoriali (centinaia di migliaia di Euro) verso l’AdE?

Partiamo dal presupposto che il rogito notarile sia avvenuto previa verifica dell’assenza di eventuali trascrizioni giudiziali sull’immobile, il che vuol dire che, al momento dell’acquisto l’erede che si ritiene leso non aveva ancora avviato l’azione di riduzione o di impugnazione testamentaria.

Infatti, ai sensi dell’articolo 534 del codice civile, nell’ipotesi formulata, l’erede effettivamente riconosciuto in seguito all’azione legale, non può agire contro il terzo acquirente dell’immobile che abbia acquistato dall’erede soccombente prima della trascrizione, nei Pubblici Registri Immobiliari, di un eventuale contezioso giudiziale in corso.

L’azione revocatoria presuppone un accordo fraudolento fra debitore e terzo ai danni del creditore e riguarda la vendita al terzo di un immobile di proprietà del debitore: l’azione revocatoria è finalizzata a rendere inefficace l’atto di compravendita fra il debitore dell’Agenzia delle Entrate e il terzo. L’atto di compravendita dell’immobile, invece, è stato perfezionato fra l’erede non debitore ed il terzo e, dunque non può essere revocato.

Il creditore (l’Agenzia delle Entrate) potrebbe, dopo l’accoglimento dell’azione di riduzione e/o di annullamento del testamento a favore dell’erede leso (il debitore dell’Agenzia delle Entrate), anziché perdersi in inammissibili azioni revocatorie ordinarie ex articolo 2901 del codice civile e nell’ipotesi che l’immobile compravenduto fosse attribuito giudizialmente in comproprietà ai due eredi, semplicemente escutere direttamente l’erede non debitore dell’importo pari alla metà della somma di denaro transata per la vendita dell’immobile, soldi che l’erede soccombente non debitore dovrebbe restituire all’erede vittorioso debitore.

3 Giugno 2023 · Ludmilla Karadzic


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