Al momento mi trovo con banca IFIS alle calcagna per un vecchio finanziamento che non riesco più a pagare, ed essendo morto mio padre che ha lasciato in eredità a me ed altre due sorelle la casa di proprietà in cui viveva, vorrei cedere la mia parte di proprietà ( si tratta di un piccolo appartamento che al massimo potrà essere venduto per sessantamila euro se va benissimo, detratto delle spese di agenzia di 5000 euro e di altre 10000 e rotti per 110 % accettato ed allacciamenti vari a sistema di riscaldamento che nostro padre all’epoca non aveva voluto fare) ad una mia sorella (l’altra non è interessata ) per evitare possibili azioni giudiziarie da parte dei benefattori di cui sopra.
Azioni che rovinerebbero la mia figura di fronte ai familiari oltre che la mia già abbastanza, in declino..
Quale via sicura e più economica posso seguire per cedere a mia sorella la mia quota ed avere qualche soldino che mi farebbe molto comodo?
Strade sicure per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato, ovvero vendere la casa ereditata senza pagare pegno per il vecchio debito mai rimborsato ed oggi preteso da IFIS, non ve ne sono: forse le potrà far piacere sapere che soluzioni, anche meno economiche, nemmeno esistono, se non quella di raggiungere un accordo a saldo stralcio e/o dilazionato con il cessionario creditore Banca IFIS (il soggetto da lei definito benefattore) e togliersi il pensiero.
Esiste un rischio di cui l’erede debitore essere consapevole: entro cinque anni dalla stipula del contratto di compravendita Banca IFIS potrà avviare azione revocatoria ed ottenere dal giudice l’annullamento del passaggio di proprietà fra le parti, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile. Non solo, entro il termine decennale di prescrizione, Banca IFIS potrebbe avviare azione di dissimulazione ed ottenere dal giudice l’annullamento dell’atto di compravendita intervenuto fra le parti, ai sensi dell’articolo 1414 del codice civile, qualora la prova evidente della simulazione emergesse dal prezzo d’acquisto non allineato a quello di mercato (per zona e qualità dell’immobile) e/o dalla scarsa trasparenza documentale dell’effettivo passaggio di danaro trasferito da venditore ed acquirente.
Azioni sicuramente coronate da esito favorevole al creditore se l’atto di compravendita risulterà essere stato perfezionato in un contesto endofamiliare.
18 Dicembre 2022 · Annapaola Ferri
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