assegno - clausole e situazioni particolari


Assegno » cosa è il benefondi e cosa accade se l’informazione fornita dalla banca si rivela errata

31 Marzo 2014 - Ludmilla Karadzic


Assegno » Cosa è il benefondi Per benefondi si intende la prassi di richiedere e dare conferma dell'esistenza di una sufficiente copertura in relazione al pagamento di un assegno. Trattandosi di accertamento informale, il benefondi non può essere invocato allo scopo di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento sul conto corrente. Tuttavia il benefondi rappresenta un dato affidabile per chi l'abbia richiesto e, come tale, può quindi costituire fonte di responsabilità. Va altresì ricordato che, per quanto attiene ai rapporti tra intermediari, si sono verificati casi in cui la banca trattaria, alla quale erano state chieste informazioni relativamente all'esistenza di una provvista sufficiente, abbia fornito all'istituto richiedente notizie non corrispondenti alla situazione esistente al momento della richiesta, garantendo magari provviste poi verificatesi inadeguate o inesistenti. In queste ipotesi la giurisprudenza prevalente ha considerato la banca autrice d'informazioni non veritiere (colpose o dolose), responsabile di un illecito extracontrattuale e, come [ ... leggi tutto » ]


Assegno tratto su conto corrente di una società – non basta la sola firma del rappresentante

29 Marzo 2014 - Loredana Pavolini


Quando l'assegno è tratto su conto corrente intestato ad una società, il titolo deve contenere tutte le informazioni che consentano la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto giuridico titolare del conto corrente. In pratica, accanto alla firma o sigla del rappresentante, deve essere indicata la denominazione sociale, al fine di stabilire il collegamento tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione. In mancanza, può essere legittimamente rifiutato il pagamento dell'assegno. Così ha ritenuto l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 512 del 29 gennaio 2014. [ ... leggi tutto » ]


L’assegno è una promessa di pagamento che presume l’esistenza di un rapporto sottostante

18 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'articolo 1988 del codice civile, comporta una presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cassazione numero 8712 del 02/09/1998, Cassazione numero 18259 del 22/08/2006, Cassazione numero 19929 del 29/09/2011). Una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l'assegno andava a coprire altra causale. Viene meno ogni effetto vincolante della promessa solo se si accerta giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cassazione Sentenza numero 10574 del 09/05/2007). [ ... leggi tutto » ]


Assegno – sbarrato postdatato e da accreditare

25 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Assegno sbarrato sulla facciata anteriore Quando l'assegno bancario presenta sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o dal portatore, l'assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un'altra Banca. L'assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l'assegno può esser pagato alla banca indicata (articolo 40 regio decreto 1736/33). Assegno - Cosa comporta la clausola di non trasferibilità L'assegno bancario con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l'assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l'incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l'assegno bancario) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. Al fine [ ... leggi tutto » ]


Assegno – traente trattario e beneficiario

8 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Perché l'assegno bancario  sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali: l'indicazione della data e del luogo di emissione; la somma da pagare; la firma del traente dell'assegno; la denominazione di assegno bancario. Per riepilogare Il traente dell'assegno è chi emette l'assegno bancario. Il "trattario" è la banca presso la quale il traente di un assegno ha il proprio conto corrente. Il "beneficiario" o "prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno bancario, una volta identificato dalla banca. Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno. Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m." l'assegno bancario può essere girato unicamente per l'incasso a una banca. Per porre una domanda sull'assegno [ ... leggi tutto » ]