Assegno » Cosa è il benefondi e cosa accade se l’informazione fornita dalla banca si rivela errata

Assegno » Cosa è il benefondi

Per benefondi si intende la prassi di richiedere e dare conferma dell'esistenza di una sufficiente copertura in relazione al pagamento di un assegno. Trattandosi di accertamento informale, il benefondi non può essere invocato allo scopo di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento sul conto corrente. Tuttavia il benefondi rappresenta un dato affidabile per chi l'abbia richiesto e, come tale, può quindi costituire fonte di responsabilità.

Va altresì ricordato che, per quanto attiene ai rapporti tra intermediari, si sono verificati casi in cui la banca trattaria, alla quale erano state chieste informazioni relativamente all'esistenza di una provvista sufficiente, abbia fornito all'istituto richiedente notizie non corrispondenti alla situazione esistente al momento della richiesta, garantendo magari provviste poi verificatesi inadeguate o inesistenti.

In queste ipotesi la giurisprudenza prevalente ha considerato la banca autrice d'informazioni non veritiere (colpose o dolose), responsabile di un illecito extracontrattuale e, come tale, obbligata al risarcimento dei danni causati (in tal senso, Cass., 9/6/1998, numero 5659).

Va poi aggiunto che, anche relativamente alla diversa ipotesi del rapporto tra banca e cliente, la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti ritengono che l'intermediario che abbia assicurato a un cliente correntista - su richiesta di quest'ultimo - l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno, nel caso in cui tali notizie non risultino rispondenti alla reale situazione al momento della richiesta, è certamente responsabile nei confronti del cliente. In questo caso, tuttavia, non si configura una responsabilità extracontrattuale, ma l'istituto di credito risulta contrattualmente responsabile nei confronti del correntista.

la banca va considerata responsabile per le informazioni non veritiere fornite da un dipendente in relazione al benefondi di un assegno

In pratica, la banca va considerata responsabile - per le informazioni non veritiere fornite da un dipendente e compiute nell'esercizio delle incombenze a questo dipendente affidate - ai sensi degli articoli 1176 e 1710 codice civile.

Sul punto, la Cassazione con la sentenza numero 8983 del 5 luglio 2000 ha ritenuto che deve affermarsi che la banca, che tramite un proprio dipendente, abbia su richiesta di un cliente correntista assicurato quest'ultimo, telefonicamente o in altro modo, circa l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente ( benefondi) è contrattualmente responsabile, configurandosi nella specie un rapporto di mandato, se le notizie date non risultano poi rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza a carico dell'istituto di credito-mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria.

Non solo. Sempre secondo la richiamata sentenza, alla banca è imposto un obbligo di diligenza molto più rigoroso di quello ordinario previsto dal 1° comma dell'articolo 1176 cod. civ., posto che la responsabilità di un istituto di credito va valutata, proprio in ragione della particolare attività da questo espletata, in modo più rigoroso.

I giudici hanno infatti argomentato che La responsabilità di un istituto di credito deve essere rigorosamente valutata, in quanto connessa all'espletamento dell'attività bancaria in senso tipico, come "raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito" riservata a determinati enti, sottoposti ad un particolare sistema di autorizzazioni, vigilanza, controllo e trasparenza, con riferimento alla specifica natura» di tali compiti e di ogni ulteriore comportamento in essi rientrante nell'ambito del rapporto ente bancario-cliente.

Pertanto, l'eventuale danno cagionato a chi richiede il benefondi, e successivamente riscontra il mancato incasso dell'importo relativo all'assegno, si presenta indubbiamente quale conseguenza immediata e diretta del negligente comportamento del dipendente della Banca, che ha ingenerato un legittimo affidamento nel cliente, indotto ad eseguire la propria prestazione proprio in conseguenza dell'informazione (non veritiera) che gli viene fornita.

Nei termini appena indicati si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 75 del 2 marzo 2010.

31 Marzo 2014 · Ludmilla Karadzic




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