L'assegno è una promessa di pagamento
L’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell’articolo 1988 del codice civile, comporta una presunzione dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente (o il girante) non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cassazione numero 8712 del 02/09/1998, Cassazione numero 18259 del 22/08/2006, Cassazione numero 19929 del 29/09/2011).
Una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l’assegno andava a coprire altra causale.
Viene meno ogni effetto vincolante della promessa solo se si accerta giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cassazione Sentenza numero 10574 del 09/05/2007).
18 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic
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Argomenti correlati: assegni e cambiali, assegno bancario e postale, giratario o girante di assegno o cambiale
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