Assegno – traente trattario e beneficiario
Perché l’assegno bancario sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali:
- l’indicazione della data e del luogo di emissione;
- la somma da pagare;
- la firma del traente dell’assegno;
- la denominazione di assegno bancario.
Per riepilogare
Il traente dell’assegno è chi emette l’assegno bancario.
Il “trattario” è la banca presso la quale il traente di un assegno ha il proprio conto corrente.
Il “beneficiario” o “prenditore” è colui al quale deve essere pagato l’assegno bancario, una volta identificato dalla banca.
Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell’assegno.
Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule “a me stesso”, o “a me medesimo”, o “m.m.” l’assegno bancario può essere girato unicamente per l’incasso a una banca.
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8 Agosto 2013 · Simonetta Folliero
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Vorrei sapere se un dipendente di una srls con solo la delega per versare o prelevare in conto corrente e e firmare assegni bancari per conto della società qualora la società paga l’assegno in ritardo sulla scadenza ma viene regolarizzato pagando la penale, il dipendente è obbligato a pagare l’eventuale sanzione emessa dal prefetto a suo carico? Oppure è tenuto solo l’amministratore delegato della società?
In caso di assegno privo di adeguata copertura, se la firma di traenza del soggetto delegato è stata autorizzata dal correntista (socio/amministratore della srls – delegante) l’eventuale protesto e la segnalazione obbligatoria alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) riguarderanno esclusivamente il correntista.