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Accertamento fiscale » nulla la notifica al portiere se non viene attestata l’assenza del destinatario

6 Marzo 2014 - Giorgio Valli


E da considerarsi nullo l'accertamento fiscale notificato al portiere se non viene attestata l'assenza del destinatario. È nulla la notifica eseguita nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'articolo 139 codice di procedura civile Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con pronuncia 4627/14. Accertamento fiscale nullo se notificato al portiere quando c'è il destinatario Se nella relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario manca l'attestazione dell'assenza del destinatario, di altri familiari con lui conviventi, la notifica dell'accertamento fiscale non può essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile. In parole povere, quando si effettua la notifica dell'accertamento fiscale, si deve prima tentare la consegna nelle mani del legittimo ricevente o, in sua assenza, di familiari conviventi nello stesso appartamento. In caso questo non sia possibile, l'ufficiale giudiziario può tentare di consegnare l'atto al portiere dello stabile, ma [ ... leggi tutto » ]


Notifica degli atti – conoscenza legale e conoscenza fattuale

27 Agosto 2013 - Giuseppe Pennuto


La Cassazione nella sentenza numero 13970 del 26 luglio 2004 ha precisato: ... deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell'atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell'atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità). Sotto quest'ultimo aspetto è tuttavia doveroso, svolgere delle ulteriori considerazioni. [ ... leggi tutto » ]


Notifica degli atti impositivi – domicilio fiscale e residenza anagrafica

30 Aprile 2013 - Ludmilla Karadzic


Prima che il contribuente abbia conoscenza degli atti che incidono sulla sua posizione debitoria o ereditaria nei confronti del fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti (cfr. Cassazione 2001/4760 e soprattutto, con riguardo alla sanatoria dei possibili vizi della notifica e ai suoi effetti, Cassazione sezioni unite 2004/19854). Ora, è vero che, con la locuzione "effettiva conoscenza", il legislatore non ha inteso garantire al contribuente l'assoluta certezza della conoscenza, avendo la disciplina della notifica da sempre legato a essa la conoscibilità legale. E tuttavia resta inteso che a tutti gli atti dell'amministrazione destinati al contribuente (compresi, quindi, a quelli notificati) deve essere garantito un grado di conoscibilità il più elevato possibile. Ampia traccia di una simile lettura è possibile rinvenire, d'altronde, nella sentenza con cui la Corte costituzionale (sentenza 2003/360) ha dichiarato illegittimo l'articolo 60, ultimo comma, del dpr 29 settembre 1973 numero 600, nella parte in cui prevedeva [ ... leggi tutto » ]


Notifica degli atti attraverso il servizio postale – momento in cui deve considerarsi perfezionata la notifica del’atto

29 Agosto 2011 - Giorgio Valli


Le norme che regolano la notifica degli atti tramite servizio postale La notifica degli atti con il servizio postale è regolato dalle norme di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 890. L'articolo 10 della legge 3.8.1999, numero 265 ha apportato modifiche al primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, stabilendo che: "Le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso." Per la notifica degli atti a con il servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno. In sintesi si procede nel modo seguente: si scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione [ ... leggi tutto » ]


Notifica cartella esattoriale al portiere – valida solo in assenza di destinatario e suoi familiari

16 Febbraio 2011 - Antonella Pedone


Notifica al portiere - La relata deve riportare la motivazione per cui l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad altri soggetti legittimati a riceverlo Nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio. Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge numero 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico. In particolare l'articolo 7 della Legge numero 890/82 prevede che, in assenza del destinatario, il plico può essere consegnato ai seguenti soggetti nell'ordine: i familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio. il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone (articolo 7: "… In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato [ ... leggi tutto » ]