tasse notifica


Notifica degli atti tributari nulla senza l’invio della raccomandata informativa

27 Dicembre 2010 - Giorgio Valli


Notifica degli atti tributari nulla senza l'invio della raccomandata informativa Obbligatoria una raccomandata informativa che renda noto il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto tributario, nel caso in cui la consegna sia effettuata a persona diversa. In assenza, la notifica dell'atto tributario è insabilmente nulla. Raccomandata informativa nella procedura di notifica degli atti tributari Questo il principio applicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con la sentenza numero 35 del 28 giugno 2010. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente che si era visto notificare una cartella di pagamento per € 81.576,78 a seguito di avviso di accertamento. Il contribuente ha impugnato la cartella eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto questo era stato consegnato alla moglie e non gli era stata inviata la raccomandata informativa prevista dall'articolo 60, DPR 600/1973 così come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito con modificazioni [ ... leggi tutto » ]


Notifica indiretta degli atti effettuata via posta dall’ufficiale giudiziario – nulla senza la firma di avvenuta consegna da parte del ricevente

25 Novembre 2010 - Antonella Pedone


È nulla la notifica a mezzo posta se l'avviso di ricevimento non è sottoscritto da chi ha ricevuto l'atto. In tema di notifica di atti a mezzo posta, l'articolo 4, comma 1, della Legge 20 novembre 1982, numero 890, prevede che l'avviso di ricevimento di piego raccomandato, completo in ogni sua parte, nonché munito di bollo dell'ufficio postale con la data del giorno di consegna, sia spedito, in raccomandazione, all'indirizzo predisposto dall'ufficiale giudiziario mentre, al comma 3 della citata disposizione, si afferma che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notifica. Ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge, inoltre, è previsto che l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario, sebbene dichiarato fallito, e che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbano essere firmati dalla persona alla quale è effettuata la consegna. Nel caso in cui la consegna del plico sia effettuata a persona diversa dal destinatario, [ ... leggi tutto » ]