Mi riferisco alla domanda linkata: curiosando su questo sito ho avuto già modo di leggere tutti i punti da lei elencati, ma non riesco a capire ancora se i soldi di mio figlio dati a mia moglie possano essere considerati soldi di spettanza prettamente personale di mia moglie. Scusi ancora ma anche questo punto non mi è chiaro: in caso di debiti, i creditori possono rifarsi sui beni in comunione, solo se i beni riguardano pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell’acquisto (mutui, ipoteche, ecc.).
Vale anche per i debiti? In parole povere volevo sapere da lei letta la mia situazione creda che la casa è esclusivamente di mia moglie?
Nella risposta fornitale dalla collega Proietti c’era un refuso, che rendeva incomprensibile l’asserto.
Quello che segue è il testo riformulato e corretto:
… in caso di debiti, i creditori possono rifarsi sui beni in comunione, solo se i debiti riguardano pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell’acquisto (mutui, ipoteche, ecc.)
Ora, per quanto mi riguarda i soldi donati da suo figlio alla madre possono costituire una fattispecie “prettamente personale”. Ma bisognerebbe sapere, naturalmente, cosa ne pensano il giudice e i legali del creditore eventualmente ricorrente.
Letta la sua situazione, con franchezza mi chiedo perchè l’esercizio dell’opzione relativa al regime legale patrimoniale di separazione dei beni, con regolare annotazione a margine dell’atto di matrimonio, non sia stata effettuato prima dell’acquisto del bene.
13 Luglio 2012 · Ludmilla Karadzic
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