Titolare di conto corrente cointestato con firme disgiunte poi chiuso da altri cointestatari – Posso ottenere copia dell’estratto conto dell’ultimo decennio?


Conto corrente cointestato





Alla morte di mio padre, tempo addietro, mia madre ha chiamato mia sorella e me stesso per apporre le firme disgiunte sul conto corrente e conto titoli presso la banca dove erano depositati i loro averi.

Poi due anni fa mia madre e mia sorella hanno pensato bene di chiudere il conto senza la mia autorizzazione prelevando e chiudendolo. Al che mi sono recato alla banca per richiedere la documentazione che avevo firmato a suo tempo per le firme disgiunte, e mi sento rispondere che io non posso richiedere più nulla in quanto il conto è chiuso con zero liquidità.

Prima di procedere e come procedere volevo avere una risposta in merito.

In generale, un conto corrente cointestato con firma disgiunta (come nel caso di specie) consente a tutti i titolari di eseguire le operazioni in piena autonomia, senza cioè dover mostrare alla banca l’autorizzazione degli altri contitolari e senza che la banca possa opporre qualsiasi contestazione: ciascun intestatario, infatti, assume il rischio per l’altrui operato, sicché in relazione ad ogni operazione intrapresa deve applicarsi il principio di solidarietà di cui agli articoli 1854 e 1292 del codice civile.

La conseguenza, portata all’estremo, ma pur sempre possibile e giuridicamente lecita, è che uno dei contitolari può anche prelevare l’intera somma depositata sul conto, senza dirlo agli altri e senza che la banca possa chiedergli l’esibizione dell’autorizzazione di questi ultimi. Ciò, almeno, per quanto riguarda i rapporti con la banca. Invece, i rapporti tra i cointestatari si regolano secondo gli accordi tra questi contratti: per cui se la proprietà era divisa per quote uguali, chi ha prelevato più della propria parte è tenuto a restituire agli altri l’importo di rispettiva spettanza.

L’articolo 1854 del codice civile stabilisce, infatti, che nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto, mentre l’articolo 1292, nel dettare la nozione di solidarietà, prevede, per l’ipotesi del cointestazione del credito, che l’obbligazione è in solido quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Tuttavia, in quanto cointestatario, lei ha diritto ad ottenere (pagandone il costo di produzione) gli estratti conto delle movimentazioni relative agli ultimi dieci anni dalla data della richiesta.

Infatti, l’articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB) al comma 4 dispone che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

La norma citata non specifica che il rapporto di conto corrente debba essere aperto al momento della richiesta.

5 Giugno 2019 · Simonetta Folliero


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