Diffida a movimentare conto corrente di appoggio titoli a firme disgiunte


Diffida a movimentare il conto corrente cointestato di appoggio titoli a firme disgiunte





C’è un dossier titoli con conto cointestato a nonna figlio e nipote a firme disgiunte: il figlio preleva regolarmente i dividendi azionari e gli interessi obbligazionari accreditati sul conto per versarli sul conto cointestato alla nonna (sua madre, con lui convivente) e a se stesso.

Questi prelievi avvengono in base a un accordo verbale fra i tre. L’accordo consiste nel godimento dei dividendi azionari e degli interessi obbligazionari da parte della nonna in cambio dell’impegno di conservare il capitale fino a scadenza.
Un bel giorno, il nipote invia alla banca diffida a movimentare il conto, impedendo così il prelievo dei dividendi azionari e degli interessi obbligazionari da parte degli altri soggetti.

Cosa possono fare nonna e figlio per tornare a movimentare il conto?

Nonna e figlio, nonostante la diffida ad essi destinata, possono liberamente continuare a movimentare il conto corrente di appoggio al deposito titoli associato, essendone cointestatari a firma disgiunta.

Sarà poi onere del nipote rivolgersi al tribunale perché accerti i motivi della diffida, ad esempio, affinché il giudice riconosca che il deposito titoli in questione sia formato da titoli esclusivamente al diffidante riconducibili e decreti, eventualmente, la restituzione delle somme indebitamente distratte (dividendi azionari, interessi obbligazionari, importo equivalente dei titoli eventualmente liquidati) da uno o entrambi i contestatari diffidati (nonna e figlio) a partire dalla data di notifica della diffida. Oppure pretenda che i dividendi azionari e gli interessi obbligazionari maturati ed accreditati sul conto corrente vengano a lui assegnati almeno nella misura di 1/3, accusando gli altri due cointestatari di appropriazione indebita.

Se, invece, la diffida è stata notificata anche alla banca, che ha ritenuto di cautelarsi disponendo il blocco di operatività del conto corrente, allora per sbrogliare la situazione è necessario rivolgersi ad un avvocato che possa agire nelle sedi competenti (Autorità Giudiziaria Ordinaria oppure Arbitro Bancario Finanziario) chiedendo, almeno, che i dividendi azionari e gli interessi obbligazionari vengano ripartiti e accreditati equamente a ciascuno dei tre cointestatari e non necessariamente capitalizzati sul conto corrente.

Di più non si può dire, non essendo state esposte le motivazioni del blocco del conto corrente addotte dal diffidante, né indicati i destinatari della diffida (banca e/o gli altri due cointestatari del conto corrente): in ogni caso gli accordi verbali, evidentemente conclusi fra i tre cointestatari, hanno poca rilevanza giuridica.

14 Settembre 2021 · Simonetta Folliero


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