Bisognerebbe conoscere le motivazioni in base alle quali un coerede di suo padre, e poi la vedova di un altro coerede, hanno presentato alla banca opposizione acché la disponibilità al decesso del conto cointestato a firma disgiunta fra suo padre e il de cuius non fosse considerata attribuibile per metà al cointestatario e per l’altra metà alla comunione ereditaria.
Infatti, nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell’articolo 1298 del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ne consegue che, qualora il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti (il de cuius, nella fattispecie, si deve escludere che l’altro (suo padre) possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.
Insomma, la mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario. Infatti, la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto fa sì presumere, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, la contitolarità dell’oggetto del contratto ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta.
E se anche alla fine si dimostrasse che il conto corrente cointestato a firma disgiunta costituisse una donazione indiretta, le donazioni indirette possono essere ridotte su azione giudiziale dei coeredi che ritenessero lesa la propria quota legittima di eredità.
Insomma, la questione è articolata e complessa, manca la necessaria conoscenza delle ragioni altrui e, a quanto pare, ormai, sembrerebbe poter essere risolta solo in giudizio. Pertanto, nessuna indicazione utile è possibile fornirle in merito alle istanze del quesito dal lei posto..
11 Febbraio 2019 · Simonetta Folliero