Recesso e termini contrattuali del servizio di accesso ad internet in relazione al comodato d’uso di antenna per l’utilizzo di frequenze in banda condivisa


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Tre anni fa ho stipulato un contratto con EOLO (Internet wifi) in cui era previsto il comodato d’uso dell’antenna: dopo un anno in seguito a disservizi ho dovuto recedere dal contratto. In seguito ho stipulato un contratto con un’altra società e il tecnico ha dovuto installare un’altra antenna rimuovendo quella di EOLO. Io ho conservato l’antenna per un periodo di tempo poi visto che nessuno ne faceva più richiesta l’ho eliminata. Oggi dopo due anni dal recesso del contratto sono stata contattata per la restituzione, ma l’antenna non l’ho più. Dopo così tanto tempo, due anni, la società ha ancora diritto a richiedere il bene che era in comodato d’uso? Non è previsto un termine entro cui pretendere il bene? Grazie. Cordiali saluti

Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento tramite l’invio di comunicazione scritta da inoltrare a mezzo raccomandata a/r al seguente destinatario ed indirizzo – EOLO SpA – Via Gran San Bernardo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA).

Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata a/r da parte di EOLO.

Nel momento in cui intervenga il recesso da parte del Cliente, EOLO avrà diritto di ottenere dallo stesso il pagamento di un importo pari a euro 73,20 (settantatre/20) IVA inclusa, quale compensazione dei costi che EOLO dovrà sostenere per la disattivazione del Servizio per il quale si è esercitato il recesso nonché ogni altro ulteriore importo derivante dal mancato rispetto delle condizioni promozionali eventualmente applicate al Servizio acquistato. In tal caso, resta inteso che la disattivazione del Servizio da parte di EOLO avverrà entro 30 (trenta) giorni.

Se ha seguito la procedura contrattualmente prevista, comunicando il recesso con raccomandata a/r, la società che le ha fornito il servizio di accesso ad internet mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa, potrà pretendere da lei il solo pagamento dei costi di compensazione pari a euro 73,20 (settantatre/20) IVA inclusa per la disattivazione dell’impianto e le eventuali penalità per la durata del servizio inferiore al minimo previsto associato alla particolare, promozione di cui ha, eventualmente, fruito.

24 Aprile 2019 · Giovanni Napoletano


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