Quali le tempistiche e le modalità di pignoramento dello stipendio presso terzi?


Notifica precetto, pignoramento stipendio, precetto





A fine marzo una sentenza mi ha condannato ad un risarcimento nei confronti della banca. Ora attendo il pignoramento del quinto. Non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione. Possono aggredire lo stipendio senza precetto, dato che al mio vecchio indirizzo di residenza non c’è più nessuno? Posso accordarmi per una composizione una volta avviata l’esecuzione?

Il precetto consiste nell’intimazione, rivolta al debitore, di adempiere l’obbligo risultante dalla sentenza entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto contiene anche l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve essere notificato dall’ufficiale giudiziario direttamente al debitore: in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, qualora non sia possibile lasciare l’atto a terzi abilitati dalla legge a prenderlo in consegna, l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto nell’ufficio comunale preposto a tale funzione (quello, in pratica, che gestisce l’albo pretorio), affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica del precetto si intende come correttamente avvenuta decorsi decorsi dieci giorni dalla spedizione.

Una volta trascorso il tempo concesso per l’adempimento decorrente dalla data di notifica per compiuta giacenza presso l’albo pretorio, può essere avviata la procedura di pignoramento dello stipendio.

Successivamente, le verrà notificato l’atto di pignoramento con la medesima procedura prima descritta. Tale atto contiene anche l’avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire al prelievo mensile sulla retribuzione percepita una somma di denaro, pari all’importo dovuto al creditore procedente comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione (conversione del pignoramento).

Concludendo: se lei ha una residenza registrata negli archivi anagrafici, ma vive e lavora altrove, e presso la residenza non vive un familiare o persona di famiglia che può ritirare l’atto, il rischio di accorgersi del pignoramento solo dalla busta paga è molto concreto.

In qualsiasi momento può accordarsi con il creditore, anche se una volta avviata la procedura di pignoramento sarà problematico trovare un accordo.

19 Ottobre 2017 · Lilla De Angelis


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