Eredità accettata con beneficio di inventario: tra i debiti ci sono mutui intestati al de cuius e caduti in successione. Le rate di detti mutui vengono pagate, successivamente alla morte dell’ intestatario del mutuo, da uno degli eredi con denaro proprio (stipendio).
Ora l’ immobile su cui gravano i due mutui viene venduto a trattativa privata e con il ricavato dalla vendita si estinguono i debiti ereditari e resta un residuo da dividere tra gli eredi.
Vorrei sapere: l’ erede che ha pagato i mutui con il proprio denaro come fa materialmente ad ottenere la restituzione di quanto ha versato.
Trattandosi di mutuo ipotecario va eseguita l’annotazione in Conservatoria? L’ erede ha anticipato per il pagamento dei debiti ereditari circa 20 mila euro e vorrebbe recuperarli.
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può chiedere agli altri coeredi la restituzione della parte per cui essi devono contribuire. Questo è quanto stabilisce l’articolo 754 del codice civile.
In sede di ripartizione dell’attivo ereditario l’erede che ha pagato i debiti dopo la morte del de cuius può chiedere la compensazione.
2 Settembre 2019 · Roberto Petrella
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