Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e pagamento dei debiti del de cuius
Qualche anno fa è morto mio padre, ed io ho accettato la sua eredità con Beneficio di Inventario: mio padre aveva una causa e quando è morta questa causa è stata riproposta nei miei confronti. Sono stato condannato per euro 200 Mila, da due creditori (privati) per la stessa causa, ma la massa ereditaria era composta solo da un immobile di circa 40 mila venduto rigorosamente con autorizzazione dal giudice. Questo appartamento dopo la morte di mio padre aveva un mutuo ipotecario, che ho continuato a pagare io e poi ho saldato il debito. Da quando è morto ho dovuto chiudere anche dei suoi finanziamenti, anticipando tutto con i miei soldi, perché non avevo ancora venduto immobile. Uno dei due creditori mi ha fatto un azione di precetto per il totale dell'intera sentenza e cioè 200 Milà euro, ma io al netto di tutte le spese affrontate riesco a ...
L'erede che paga i debiti del de cuius ha diritto ad essere rimborsato da ciascuno dei coeredi
Eredità accettata con beneficio di inventario: tra i debiti ci sono mutui intestati al de cuius e caduti in successione. Le rate di detti mutui vengono pagate, successivamente alla morte dell'intestatario del mutuo, da uno degli eredi con denaro proprio (stipendio). Ora l'immobile su cui gravano i due mutui viene venduto a trattativa privata e con il ricavato dalla vendita si estinguono i debiti ereditari e resta un residuo da dividere tra gli eredi. Vorrei sapere: l'erede che ha pagato i mutui con il proprio denaro come fa materialmente ad ottenere la restituzione di quanto ha versato. Trattandosi di mutuo ipotecario va eseguita l'annotazione in Conservatoria? L'erede ha anticipato per il pagamento dei debiti ereditari circa 20 mila euro e vorrebbe recuperarli. ...
Com'è noto, l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede: di conseguenza, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Se il patrimonio non è sufficientemente capiente, i creditori del defunto, ancora non soddisfatti, non possono aggredire il patrimonio dell'erede. Se l'erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l'eredità con beneficio d'inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l'inventario non è compiuto nei tre mesi, l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se l'erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l'accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da ...