Il minore, chiamato all'eredità, può solo accettare con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile): la norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l'inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. Infatti, qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all'eredità, faccia l'accettazione prescritta dalla normativa vigente (accettazione con beneficio di inventario), ma non compili l'inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, il mancato perfezionamento dell'inventario mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio (redigendo l'inventario) ovvero rinunciare alla eredità. Ma, se una volta diventato maggiorenne il chiamato non esplica l'opzione che gli è stata riservata dalla legge ...
Sono genitore di un minore orfana del padre ed ho effettuato come genitore esercente la patria potestà (giusta autorizzazione del Giudice Tutelare) l'accettazione con beneficio d'inventario. Ho redatto l'inventario e volevo sapere: il minore sconta l'imposta per la registrazione dello stesso? (considerato che ha già pagato per la trascrizione dell'atto di accettazione). Il genitore esercente la patria potestà diventa automaticamente tutore e quindi soggetto al deposito della relazione - rendiconto annuale della situazione economica del minore in cancelleria al Giudice Tutelare? ...
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditati, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può liquidare od esigere il versamento dell'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Allo scopo di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede è necessario, inoltre, il preventivo inventario dei beni ricevuti in eredità. Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario l'Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi, solo così, quantificare ...