Quando il chiamato all’eredità è un minore » L’accettazione obbligata con beneficio di inventario e le conseguenze della mancata redazione dell’inventario

Il minore, chiamato all'eredità, può solo accettare con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile): la norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio.

Infatti, qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all'eredità, faccia l’accettazione prescritta dalla normativa vigente (accettazione con beneficio di inventario), ma non compili l’inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, il mancato perfezionamento dell'inventario mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio (redigendo l'inventario) ovvero rinunciare alla eredità.

Ma, se una volta diventato maggiorenne il chiamato non esplica l'opzione che gli è stata riservata dalla legge (rinuncia all'eredità) e non procede nemmeno alla redazione dell'inventario entro un anno dalla data in cui è divenuto maggiorenne, allora egli sarà considerato erede puro e semplice.

Inoltre, l'articolo 471 del codice civile, disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, non produce alcun effetto giuridico nei confronti del minore o dell'interdetto, se non quello di non poter più esercitare la rinuncia all'eredità.

E, quindi, se a seguito dell'inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante, il soggetto non provvede a redigere l'inventario entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma, con pieni effetti, l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore.

Concludendo, una volta che sia stata perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con la redazione dell'inventario o si concretizzi l'accettazione tacita (entrambe messe in atto dal genitore esercente la responsabilità genitoriale) risulta ormai acquisita la qualità di erede per il minore, con la conseguenza che al minore, una volta divenuto maggiorenne, è preclusa in virtù del principio dell'irretrattabilità della accettazione ereditaria (erede una volta, erede per sempre), la possibilità di una successiva rinuncia.

Si tratta di alcuni dei princìpi giuridici enunciati dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 29665/2018.

31 Dicembre 2018 · Giorgio Martini


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