Spese di recupero crediti eccessive









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A gennaio non ho pagato la rata della carta di credito revolving (145,20), l’intenzione era di pagare entrambe le rate nella scadenza di febbraio.

Mi contatta un tizio telefonicamente a nome della finanziaria, gli dico che l’avrei saldata al 15 febbraio e lui mi manda un sms dove mi mette l’importo da sostituire alla rata di gennaio: 231.

Chiedo spiegazioni e mi risponde che avrei accumulato spese di recupero nei mesi precedenti per piccoli ritardi (1 gg di ritardo rispetto alla scadenza: dieci euro di penale) per cui sono dovute.

Decido di pagare solo l’importo del debito e mando un reclamo alla finanziaria, contattando anche tra l’altro un’associazione dei consumatori che benedice la mia scelta di non pagare le cifre d’interesse senza prima un giustificazione dettagliata scritta.

Oggi leggo nel sito dell’arbitro bancario finanziario un caso diverso dal mio ma con una similitudine importante: la linea di credito della carta revolving non è stata da me esplicitamente richiesta, ma deriva da un prestito personale precedente contrattato con la finanziaria, pertanto io non ho un contratto di richiesta di tale servizio, semplicemente l’ho ricevuta e secondariamente iniziando a utilizzarla, ho attivato la linea di credito e i relativi pagamenti mensili.

Nella fattispecie l’arbitro bancario finanziario dichiarava nullo il contratto per difetto della forma scritta (art.117 comma 3 t.u.b.) e ordinava alla finanziaria di effettuare i conteggi delle somme usufruite dal cliente e la restituzione, qualora fossero già superiori all’usufruito, di tutte le somme già versate. in pratica hanno annullato qualunque forma di interessi, anche legali, e condannato la finanziaria a rifondere le somme già versate indebitamente aumentate dagli interessi legali su ogni singolo pagamento indebito.

Ma secondo voi, potrei rientrarci anche io nell’art.117 comma 3?

Innanzitutto va condivisa e ribadita l’indicazione fornita dall’associazione di consumatori interpellata: interessi e penali per ritardato pagamento vanno corrisposti solo dopo una comunicazione scritta da parte del creditore che ne quantifichi, nel dettaglio, l’entità.

In un eventuale, successivo contenzioso giudiziale, non è possibile allegare il contenuto di un messaggio sms: ed è proprio la ragione per cui il creditore privilegia, per talune richieste, questa tipologia di canale di comunicazione.

Per quanto attiene la possibilità che i servizi di credito rotativo associati alla carta revolving non siano stati erogati su specifica richiesta del cliente, va esaminato il contratto di prestito personale da lei sottoscritto.

Qualora nel contratto di prestito personale non vi sia alcun riferimento alla carta revolving e dunque per essa manchino le indicazioni del tasso d’interesse, di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri applicati in caso di mora, può pacificamente ritenersi violato l’art. 117 del Testo Unico Bancario vigente.

STOPPISH

21 Febbraio 2015 · Giovanni Napoletano

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