Se circolo con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo corro il rischio di un sequestro?


Fermo amministrativo





Dalle informazioni che ricavo da questo stesso sito, mi sembra di capire che la circolare del Ministero dell’Interno numero m/6326150 del 25 gennaio 2008 abbia modificato le disposizioni relative al sequestro dei veicoli circolanti in fermo amministrativo, basandosi su un parere dell’Avvocatura dello Stato. Cito il testo della circolare:

“[…] In proposito, l’Organo legale sostiene che, nel caso di accertamento della violazione del combinato disposto dell’articolo 86, comma 3, del DPR numero 602/73 con l’articolo 214, comma 8 del C.d.s, gli organi di polizia debbano elevare verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione al concessionario della riscossione che ha disposto il “fermo fiscale”, al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In ogni caso competente a valutare eventuali ricorsi di merito è il Prefetto.

L’orientamento così espresso, seppur basato su argomentazioni non del tutto pacifiche, tuttavia, risolve, in via definitiva, dubbi e perplessità in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della confisca, prevista dalla recente modifica dell’articolo 214, comma 8, del C.d.s., nell’ipotesi di violazione dell’articolo 86, comma 3, del DPR numero 602/73.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene opportuno uniformare l’attività sanzionatoria al citato parere dell’Avvocatura Generale.”

Chiedo: che cosa accade, dunque, in concreto, in caso di violazione del fermo amministrativo accertato dall’autorità? Oltre all’elevazione della sanzione pecuniaria, l’auto viene portata in deposito oppure viene lasciata in custodia del proprietario? Eventualmente, nel caso in cui il veicolo resti in custodia del proprietario, dopo quanto tempo dall’accertamento della violazione interviene il pignoramento del veicolo e con quali modalità? Una volta eseguito il pignoramento, è ancora possibile pagare ciò che si deve e liberare il veicolo dai vari gravami (pignoramento e fermo)?

Innanzitutto, un grazie per il competente, attento e circostanziato contributo: abbiamo provveduto ad inserire i contenuti, da lei correttamente segnalati, fra quelli ormai datati.

Attualmente l’articolo 214 del Codice della strada dispone che, quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e’ un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al controllo e rileva l’esistenza del provvedimento in corso, dispone il sequestro, con la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia.

Se, invece, il veicolo non è un ciclomotore, il proprietario viene nominato custode, gli agenti fanno cessare la circolazione del veicolo e provvedono alla sua collocazione (a spese del proprietario) in un luogo, non sottoposto a pubblico passaggio, di cui il proprietario abbia la disponibilità perché lo custodisca a proprie spese.

Sul veicolo viene collocato un sigillo, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e’ rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il documento di circolazione e’ trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

All’autore della violazione che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 777 euro ad un massimo di 3.114, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso, l’organo di polizia che procede al fermo dispone il sequestro e la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia. Al proprietario viene successivamente chiesto il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

Resta confermato che si può rateizzare il debito per cui è stato iscritto fermo amministrativo. Il provvedimento di fermo amministrativo viene sospeso (non cancellato) con il pagamento della prima rata e ripristinato in caso di non regolarità nei pagamenti rateali successivi. Per poter rimuovere i sigilli o dissequestrare il veicolo (nel caso di ciclomotore o motoveicolo o quando ci si oppone a custodire l’autoveicolo) è necessario che il proprietario abbia saldato l’intero debito e l’agente della riscossione abbia provveduto a cancellare il provvedimento precedentemente iscritto.

9 Settembre 2017 · Giuseppe Pennuto


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Se circolo con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo corro il rischio di un sequestro?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.