Circolare con veicolo sottoposto a fermo amministrativo non è reato
La circolazione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo, posta in essere dal proprietario di cui il bene e’ affidato in custodia, concreta l’ipotesi del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, sanzionata dal codice penale (articolo 334).
Tuttavia, secondo la consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal comma 4 dell'articolo 213 del codice della strada chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.
004 a euro 8.017. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
Infatti, la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.
Quello appena esposto rappresenta, in sintesi, l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione in tema di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, così come emerge dalla lettura della sentenza 33999/15, sezione penale.
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