Perché mi ritrovo segnalato in CRIF come inadempiente essendo garante di un debito che il debitore principale sta rimborsando con la massima puntualità?












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Mio padre aveva un debito con una finanziaria e lo contattarono per finire di pagare questo finanziamento con cambiali: poiché mio padre non poteva firmare delle cambiali decisi di firmare un contratto di fideiussione prendendomi in carica questo debito.

Ho pagato puntualmente le cambiali fino ad oggi, ma non so perché l’anno scorso questa finanziaria ha segnalato al CRIF che il finanziamento è stato estinto ma facendo questo movimento ha messo me come garante a mio padre, segnalando la data di inizio cioè nel 2013 e la fine nel 2017.

Io non capisco perché non avendo mai avuto ritardi, debba ritrovarmi in questa situazione. Qualcuno mi sa spiegare?

Suo padre ha stipulato un contratto di prestito, senza garanti, risultando inadempiente: il nominativo del genitore è stato oggetto di una segnalazione negativa (debitore inadempiente) che resterà registrata per tre anni a partire dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima rata.

Successivamente, per evitare azioni esecutive nei riguardi del genitore (esempio pignoramento pensione o ipoteca sulla casa di proprietà), si è addivenuti ad un accordo di rimborso (cambializzazione del debito residuo) nel quale il figlio del debitore principale ha deciso di (o ha dovuto) prestare fideiussore a favore del padre.

Di solito, gli accordi transattivi prevedono una modifica della posizione debitoria in centrale rischi, con l’aggiunta di note di aggiornamento alla posizione stessa.

Nel caso qui esposto, non è stato possibile seguire questa strada dal momento che nella precedente segnalazione il fideiussore non era presente. In pratica, le due posizioni sono differenti: peraltro, aggiornare la vecchia posizione avrebbe altresì comportato il coinvolgimento del nuovo garante in una segnalazione negativa a cui lui era completamente estraneo.

Ed allora, come per tutte le nuove posizioni che si aprono, anche il fideiussore (figlio) si è trovato iscritto in CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) insieme al debitore principale (padre) in relazione al rapporto con il creditore che si è aperto nel 2015 e si chiuderà nel 2017, con il pagamento dell’ultima cambiale.

In altre parole, nelle centrali rischi vengono registrate tutte le nuove posizioni debitorie che si aprono a fronte della concessione di un prestito oppure in seguito ad un accordo di ristrutturazione di un debito già esistente, in cui vengono coinvolti nuovi fideiussori o nuovi garanti.

Le segnalazioni non sono tutte negative: ve ne sono anche di positive (esempio, rimborso estinto con puntualità o rimborso in corso con pagamento puntuale delle rate).

Le segnalazioni positive non costituiscono un pregiudizio per il segnalato: anzi, favoriscono l’accesso al credito a differenza di segnalazioni negative o addirittura assenti, le quali ultime possono essere interpretate come conseguenti a due eventualità: il soggetto non ha mai chiesto un prestito (non ha mai garantito un prestito) oppure lo ha chiesto (ha fatto da garante) ed è risultato inadempiente, circostanza che comporta poi la cancellazione automatica della segnalazione dopo un periodo di tempo che va dai due ai cinque anni, a seconda dei casi.

Proprio per questo le segnalazione positive non possono mai essere cancellate.

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6 Marzo 2018 · Ornella De Bellis

La segnalazione in crif è stata fatta quando la finanziaria ha ceduto la pratica alla società di recupero crediti. Ora la pratica é in mano di questa società di recupero, la segnalazione indica che il credito risulta estinto, le cambiali però ancora le sto pagando, la data di ultimo aggiornamento da parte della finanziaria é del 31 marzo 2017, dopo 36 mesi da questa data dovrebbe essere cancellata? Anche se ancora dovrei terminare di pagare le cambiali.

Spesso nelle comunicazioni fra creditore aderente alla centrale rischi ed il gestore dell’archivio si creano dei corto circuiti.

In qualunque modo siano andate le cose, resta il fatto che il debito risulta estinto: quindi si tratta di una segnalazione positiva che, comunque, non la penalizza.

Come già spiegato nella prima risposta, le segnalazioni positive non vengono cancellate, né il segnalato può chiederne la cancellazione: si tratterebbe di un “nonsense”.

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6 Marzo 2018 · Ornella De Bellis

Il problema è che nella segnalazione alla voce Stato segnalazione – Numero massimo di rate con ritardo, dice più di 8. Quindi per questo credo che non sia una segnalazione positiva anche se estinta.

Si viene segnalati in centrale rischi se si ritarda o si omette il pagamento di più di 7 rate di rimborso, anche non consecutive. Evidentemente era questa la situazione in cui versava l’inadempimento di suo padre quando è scattata la segnalazione.

Il problema è che è accaduto quello che non doveva accadere: cioè la sua posizione di nuovo garante è confluita in quella vecchia del genitore inadempiente.

Per rimediare, bisognerebbe rivolgersi alla finanziaria cedente, che ha effettuato la segnalazione, per ottenere una rettifica e l’apertura di una nuova posizione che rifletta correttamente lo stato di rimborso del debito, dal momento che lei non era fideiussore quando è stato concesso il prestito.

In alternativa, va richiesta alla CRIF la cancellazione della segnalazione negativa effettuata dalla finanziaria cedente riguardante il prestito concesso a suo padre, appena saranno passati tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata alla finanziaria cedente l’ultima rata di rimborso.

Nel frattempo, le sue doglianze sono motivate e riconducibili ad un palese errore della finanziaria cedente che non avrebbe dovuto coinvolgerla nella segnalazione relativa al prestito concesso al genitore, a cui lei risulta totalmente estraneo.

Per sollecitare l’interesse della finanziaria cedente e del gestore della banca dati CRIF sulla questione, le suggerisco di inviare ad entrambi, con raccomandata AR, un reclamo/diffida in cui espone la situazione venutasi a creare e la conseguente impossibilità del fideiussore incolpevole di accedere al credito, chiedendo una soluzione al problema e minacciando la richiesta di risarcimento danni.

Passati 30 giorni dalla data in cui il reclamo sarà pervenuto alle controparti, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Basterà inviare, per posta, un semplice resoconto sugli avvenimenti da lei qui riportati (senza omissioni o precisazioni in itinere) e versare 20 euro per diritti di segreteria (che le verranno restituiti qualora il ricorso venisse accolto).

Per informazioni sulla procedura da seguire troverà dettagliate informazioni su questo sito o su quello istituzionale dell’ABF.

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6 Marzo 2018 · Ornella De Bellis

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