Come procedere se i dati negativi riportati in centrale rischi non vengono aggiornati?





Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi





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Mi chiamo Andrea e sono un sacerdote: un mio parrocchiano, collaboratore stretto, nel mese di ottobre 2016 mi ha confidato di voler prendere un prestito per risolvere una situazione debitoria appartenente al passato. Essendo a conoscenza dei suoi problemi gli ho consigliato di verificare la sua situazione presso la banca dati Crif.

Abbiamo riscontrato un’ipoteca iscritta a suo nome su dei beni di cui lui non era proprietario (ottobre 2016). Ci siamo attivati consultando un commercialista, un avvocato e un geometra e siamo riusciti ad ottenere (in data 12 maggio 2017) la cancellazione di questa ipoteca presso la Conservatoria dei registri e la banca dati Crif.

Purtroppo non eravamo a conoscenza che la richiesta di prestito veniva registrata presso il sistema Eurisc e, successivamente all’esito negativo della richiesta, bisogna aspettare almeno un mese prima di poterne presentare un’altra. Pur essendo a conoscenza dell’ipoteca e consapevoli del fatto che era illegittima, abbiamo comunque presentato diverse richieste di prestito, spiegando l’illegittimità dell’ipoteca ma ovviamente nessuno ha voluto sentire ragioni.

Successivamente abbiamo attivato un profilo sulla piattaforma di Mistercredit e, abbiamo appreso che le richieste di prestito inoltrate non sono mai state aggiornate (dalle stesse finanziare) presso il sistema Eurisc. Questa inadempienza ha comportato un’ulteriore attesa prima di poter presentare una nuova richiesta di prestito e un danno economico pari a euro 1000. Abbiamo dovuto contestare i dati riportati in Eurisc e, trascorsi trenta giorni dell’effettivo aggiornamento, abbiamo potuto presentare la richiesta di prestito in banca. Ora il prestito è stato accordato.

La domanda è questa: le finanziarie, possono procurare un danno simile ai cittadini senza pagare nessuna conseguenza è senza rimborsare i cittadini del danno causato?

Responsabile del danno procurato è sicuramente il soggetto che ha inizialmente iscritto, a nome del suo collaboratore, ipoteca su beni che al suo collaboratore non appartenevano, determinando la conseguente iscrizione nell’archivio dei cattivi pagatori EURISC, gestito dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF).

Le vicende successive possono, invece, pacificamente ascriversi ad un concorso di colpa, dove la scarsa conoscenza delle procedure e delle dinamiche che si attivano nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), in seguito ad una richiesta di prestito, ha avuto un peso determinante.

Dunque, il soggetto che ha effettuato la trascrizione ipotecaria errata presso la pubblica Conservatoria dei Registri Immobiliari (da cui CRIF acquisisce i dati che poi riversa nel sistema EURISC) può essere giudizialmente citato per rispondere dei danni patrimoniali arrecati al suo collaboratore.

Il problema è che, per quanto attiene il danno patrimoniale, è onere del danneggiato quantificare, in modo dettagliato e puntuale, l’entità dell’impoverimento subito in relazione all’evento denunciato: in pratica, solo per fare un esempio, non basta documentare che, a causa dell’errata iscrizione ipotecaria, è stato negato un prestito al richiedente, ma, piuttosto, è necessario provare che con quel prestito si sarebbe potuto percepire un reddito che, invece, non è stato possibile conseguire.

Ancora più ardua e irta di difficoltà sarebbe l’azione giudiziale di risarcimento del danno biologico subito dal suo collaboratore per non aver potuto, in seguito alla negata erogazione del credito, soddisfare la legittima aspettativa di acquisto di un’automobile o di un TV HD, con tutte le frustrazioni che un tale evento può comportare. Servirebbe a corredo, anche, una esaustiva documentazione medica.

E, dunque, teoricamente, le opzioni per ottenere soddisfazione del torto patito ci sarebbero pure: tuttavia il consumatore medio non può esercitarle, stante gli elevati costi immediati (almeno per l’assistenza tecnica di un avvocato e le spese minime di giustizia a cui si va incontro), l’esito incerto e i tempi lunghissimi per arrivare al giudizio a fronte di un importo realisticamente presumibile del ristoro del danno che il più delle volte non giustifica, e anzi scoraggia, l’approccio giudiziale (o anche di mediazione e/o conciliazione giudiziale, strumenti deflativi del contenzioso civile che oggi fanno molto trend).

Concludendo, purtroppo, non si può non convenire amaramente con lei che sì, nella pratica quotidiana, effettivamente le finanziarie (ma anche le banche, le compagnie di assicurazione, i fornitori di energia per uso domestico, i fornitori di connettività voce e dati, e, nella fattispecie, il soggetto che ha effettuato la trascrizione sbagliata all’origine della tormentata vicenda) possono procurare un danno ai cittadini senza pagare alcun pegno.

STOPPISH

25 Luglio 2017 · Ludmilla Karadzic

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