Ho subito il pignoramento sia del quinto dello stipendio che del conto corrente: ho chiuso con una transazione e l’avvocato della controparte ha presentato rinuncia, a mezzo pec, sia alla banca che al datore di lavoro. Il responsabile della filiale della Banca mi ha detto che questa pec non basta e che, l’ufficio pignoramenti della Direzione, aspetta la pec da parte della cancelleria del Tribunale. E’ corretto? Cosa posso fare?
Non è sufficiente la comunicazione via posta elettronica certificata dell’avvocato, ma occorre un’ordinanza del giudice che liberi il bene sottoposto ad esecuzione. Il datore di lavoro ha commesso un errore se ha sospeso il pignoramento sulla base della sola comunicazione dell’avvocato del creditore procedente.
Il pignoramento presso il datore di lavoro del debitore e/o presso la banca, con cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente, è parte di un procedimento giudiziale che coinvolge il terzo, e l’accordo fra debitore e creditore, intervenuto successivamente alla notifica al terzo, deve essere comunque omologato dal giudice.
9 Ottobre 2018 · Ludmilla Karadzic
Quali sono, generalmente i tempi tecnici della omologa del giudice? cosa posso fare per sollecitare o, quanto meno, tenermi aggiornato sugli sviluppi?
Mai chiedere tempi quando si ha a che fare con la giustizia: per liberare il conto corrente deve affidarsi ad un avvocato. Non esistono scorciatoie.
10 Ottobre 2018 · Ludmilla Karadzic
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