Immobile in comproprietà – Locazione e sublocazione a terzi


Il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile - Ciascun condomino può agire per il rilascio dell'immobile





Il conduttore di un contratto di affitto commerciale ha sublocato l’immobile all’insaputa di noi locatori: io vorrei chiedere la risoluzione del contratto ma so che gli altri comproprietari che sono la maggioranza hanno recentemente firmato una proroga del contratto in essere senza però fare menzione, o essere a conoscenza di questa sublocazione. Ho scritto al loro avvocato di questa situazione il quale però non mi ha risposto. Potrei procedere da solo in giudizio o mi consigliate prima di mandare una raccomandata agli altri rappresentando le mie intenzioni?

Sulla questione degli immobili in comproprietà, indivisi, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 19929/2008: nelle vicende del rapporto di locazione di un immobile in comproprietà, l’eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione e che ciascun condomino è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l’integrazione del contraddittorio.

Quindi, se non c’è un accordo fra i comproprietari il singolo comproprietario può concedere in affitto l’immobile in locazione e l’altro comproprietario dissenziente può agire, contestualmente, per il rilascio dello stesso immobile, in modo da far venir meno, eventualmente anche in giudizio, la presunzione di consenso.

L’articolo 2 della Legge 392/1978 prevede la facoltà per il conduttore di un contratto di locazione di sublocare totalmente l’immobile. La facoltà di sublocazione, per essere valida, deve essere indicata nel contratto principale, in quanto vi è il divieto se c’è mancanza di consenso da parte del locatore. In mancanza del consenso alla sublocazione da parte del locatore è possibile che questi richieda il rilascio immediato dell’immobile, oppure anche il risarcimento dei danni nei confronti del conduttore. Qualora, invece, il conduttore voglia sublocare solo parzialmente l’immobile adibito ad uso abitativo, può limitarsi a comunicare con lettera raccomandata al locatore l’identità del sub-conduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati. Vediamo, in questo articolo tutte le informazioni utili per effettuare nel modo migliore una sublocazione di immobili abitativi.

Concludendo. il comproprietario che non ha sottoscritto il contratto di locazione, può sicuramente chiedere al giudice il rilascio nei confronti di chi occupa l’immobile con un contratto sottoscritto senza il proprio consenso, ma non può contestare la sublocazione, eccezione che può essere sollevata solo dai sottoscrittori del contratto di locazione, gli unici titolati a fornire, o meno, al conduttore, il consenso per la eventuale sublocazione.

30 Gennaio 2024 · Rosaria Proietti


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » Immobile in comproprietà – Locazione e sublocazione a terzi. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.