Bonifico bancario dal debitore al familiare – E’ possibile la revocatoria ordinaria promossa dal creditore?





Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale), donazione





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Ho perso una causa civile e sono stato condannato al risarcimento del danno da reato: la citazione in causa è del marzo 2012 mentre la sentenza di condanna è del marzo 2016.

Nel 2013 da un conto corrente a me intestato ho trasferito ad un mio familiare delle somme e poco dopo ho chiuso quel conto corrente. La domanda è: il creditore può proporre azione revocatoria sui trasferimenti da conto corrente da me effettuati nel 2013?

La giurisprudenza consolidata riconduce alla donazione diretta l’elargizione, per spirito di liberalità (cioè senza l’obbligazione derivante da un contratto stipulato fra le parti) di somme di danaro, purché di importo non modico, mediante assegni circolari o bancari, nonché bonifici bancari.

In soldoni, una delle conclusioni più rilevanti per il debitore è che se svuota il proprio conto corrente con un bonifico a favore di un altro soggetto, senza che tale trasferimento sia giustificato da una obbligazione, e cioè nell’ipotesi che il trasferimento di danaro avvenga per puro spirito di liberalità, può configurarsi fra disponente e beneficiario del bonifico una donazione diretta.

La donazione diretta, se non è di modico valore, deve essere formalizzata, per legge, attraverso un atto pubblico: altrimenti può essere impugnata per nullità da chi vi abbia interesse. E quindi, se viene formalizzato l’atto pubblico di donazione, questo può essere oggetto di azione di revocazione su iniziativa del creditore (articolo 2901 codice civile); se non c’è atto pubblico, il creditore può surrogarsi al suo debitore (articolo 2900 codice civile) e chiedere la declaratoria di nullità della donazione per difetto della forma scritta.

Nel suo caso, pertanto, il creditore ha la possibilità di agire semplicemente eccependo la nullità della donazione (ammesso che ne abbia contezza), senza la necessità di esperire azione revocatoria.

Difficile invocare la prescrizione quinquennale della disposizione se la causa di risarcimento è stata incardinata nel 2012 e la donazione effettuata nel 2013, quando, cioè, si era già concretizzato il rischio di una condanna.

In effetti il danneggiato procedente, non avendo il danneggiante reso pubblico l’atto di donazione (come la legge impone) non è stato messo in grado di impugnarlo. Senza contare sulla circostanza che un atto, in quanto nullo, non fa decorrere termini di prescrizione.

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10 Settembre 2018 · Marzia Ciunfrini

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