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Vorrei chiedere se in caso di cessione del credito cambiando il creditore lo stesso può esperire azione revocatoria ma da quale data? Si tiene conto sempre quella del sorgere del credito o da quando è stato ceduto?
L’articolo 1263 del codice civile stabilisce che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Va però ricordato che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di trascrizione dell’atto dispositivo del debitore nei pubblici registri immobiliari.
Com'è noto, l'azione revocatoria è l'azione giudiziale con cui il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio del debitore finalizzati a compromettere la futura riscossione coattiva del credito. Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo dell'intento fraudolento dell'atto disposto dal debitore è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del danno che la disposizione arreca all'azione esecutiva del creditore. Invece, laddove, l'azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, oltre alla semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del danno che la disposizione arreca al recupero del credito, anche la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale preordinazione. Ciò comporta che l'anteriorità al ... [leggi tutto]
Vi chiedo se è possibile dichiarare inefficace una donazione, tramite azione revocatoria ordinaria, partendo dal presupposto che la LESIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE in caso di revocatoria, va considerata al momento in cui l'atto di alienazione viene posto in essere e tutto ciò che avviene successivamente non interessa (Cassazione sentenza 23743, depositata il 14 novembre 2011). Alla luce di questa sentenza si specifica quanto segue: ALLA DATA DELLA DONAZIONE FATTA DAL DEBITORE AL CONIUGE, IL CREDITORE ERA BEN GARANTITO ESSENDO IN POSSESSO DELLA LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL DEBITORE, CHE A QUELLA DATA AVEVA MATURATO LIQUIDAZIONE PER OLTRE 100.000,00 EURO, CHE IL CREDITORE AVREBBE POTUTO TRATTENERE PER COMPENSARE I PROPRI CREDITI. IL DEBITORE INOLTRE ALL'EPOCA DELLA DONAZIONE AVEVA ANCHE UN CONTO COINTESTATO CON IL CONIUGE CON UN ATTIVO DI OLTRE 130.000,00 EURO DIMOSTRABILE DALL'ESTRATTO CONTO. Stante questa situazione non si comprende come l'atto di donazione avesse leso la garanzia patrimoniale, DEL CREDITORE, abbondantemente ... [leggi tutto]
Ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'accoglimento dell'azione revocatoria dipende dalla sola conoscenza, da parte del terzo, che il disponente debitore sia già vincolato verso altri creditori e che l'atto posto in essere arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. Invece, per l'accoglimento dell'azione revocatoria, qualora abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito, è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, che al disponente sarebbe stato successivamente concesso lo specifico credito per cui è proposta l'azione. Questo il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23326/2018. ... [leggi tutto]
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