Uno dei vari creditori mi ha citata in revocatoria per una donazione da me effettuata al coniuge: vorrei sapere se avvalendomi della legge salva suicidi decade l’azione revocatoria di cui sopra, anche perché non vorrei dismettere il patrimonio immobiliare, ma accontentare i creditori con una cifra inferiore al dovuto.
Se riesce a presentare in Tribunale un accordo di ristrutturazione che raccolga il consenso dei titolari di almeno il 60% della massa debitoria o se riesce a farsi approvare un piano del consumatore (con o senza l’assenso dei creditori), il giudice ordina la cancellazione della trascrizione di eventuali pignoramenti in corso, effettuati anche in conseguenza di accoglimento di azione revocatoria proposta dal creditore.
Per quanto attiene l’accordo di ristrutturazione del debito, quando uno dei creditori non aderisce perchè contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa comunque se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa di liquidazione del patrimonio del debitore.
Tuttavia, la semplice presentazione al Tribunale di un accordo di ristrutturazione o di un piano del consumatore non sospende, nè fa decadere il procedimento in corso di cui all’articolo 2901 del codice civile. Gli effetti della legge 3/2012 si esplicano solo ad omologazione avvenuta di un accordo con i creditori o di un piano del consumatore.
4 Novembre 2018 · Simone di Saintjust
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