Come sappiamo, nelle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè per la presentazione di un'ipotesi di accordo con i creditori (da parte di un professionista non fallibile), di un piano di rientro dal debito del consumatore non professionista o di una proposta di liquidazione del patrimonio, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi scelto fra quelli inclusi nell'elenco ufficiale predisposto dal Ministero della giustizia. Tuttavia, l'articolo 15 della legge 3/2012, al comma 9, nella formulazione attualmente vigente, prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Basterà ...
Il decreto legge 83/15 stabilisce che il precetto (evidentemente rivolto ai soggetti non fallibili) deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. In pratica, servendosi delle opzioni concesse al debitore sovraindebitato dalla legge 3/12. L'omissione del riferimento al possibile esercizio di tale facoltà, sarà deducibile dal debitore precettato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile. ...
Come sappiamo, ai benefici della legge 3/2012 possono accedere i debitori consumatori e i debitori imprenditori non fallibili che versino in stato di sovraindebitamento. Il debitore imprenditore non fallibile è il soggetto che esercita una attività in relazione alla quale sia in grado di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti seguenti (articolo 1 legge fallimentare): aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Il debitore consumatore viene invece ...