La legge per la composizione delle crisi di sovraindebitamento e il piano del consumatore


Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





Ho un debito con la mia banca per due prestiti, che non sono riuscito ad onorare per circa 18 mila euro, ho ricevuto un decreto ingiuntivo di pagamento cui ho fatto ricorso affidandomi all’associazione ADUSBEF di Genova, sono passati già quasi due anni, adesso il prossimo 28 gennaio ci sarà la terza udienza (faccio presente che alle altre due udienze la banca non si è presentata) per concordare un rientro di 150 euro al mese.

Oltre a questi due prestiti, mi sono ricordato, che con la banca avevo anche una carta di credito con un plafond di 6 mila euro, di cui non ho più pagato perché non avevo la possibilità.

Volevo chiedere io come cittadino, sono una ex guardia di finanza in pensione, posso avvalermi della legge 3 del 2012 detta anche legge salva suicidi e avvalermi del piano del consumatore? Sanno anche dirmi quanto mi costerebbe se volessi intraprendere questa strada, io me ne sto facendo una malattia, sta diventando un peso troppo grande per il mio stato emotivo e ho paura di ricadere nuovamente in depressione, malattia che mi ha portato ad essere riformato dal Corpo Della Guardia di Finanza.

Io voglio sanare tutti i miei debiti, e camminare nuovamente a testa alta. Potrebbero consigliami qualche legale cui fidarmi su genova grazie o la strada migliore da intraprendere.

Sono ossessionato che possano pignorarmi la pensione, sono inoltre divorziato e devo passare un assegno all’ex coniuge di 500 euro più rivalutazioni Istat.

Sul piano strettamente personale, non per contestare il suo legittimo stato d’animo, ma giusto perché ha accennato al problema, chiamando indirettamente in causa il mio orgoglio di debitore impenitente, posso dire che anche io sono oberato dai debiti, ma cammino comunque a testa alta e schiena dritta.

Purtroppo, non ho, come lei, il vantaggio di essere un pensionato con l’obbligo di assegno al mantenimento per l’ex coniuge: altrimenti non pagherei nemmeno l’ex coniuge e le rimborserei, invece, le spese legali per il pignoramento della mia pensione, talché, tenendo conto del minimo vitale impignorabile (articolo 545 del codice civile), alle banche e finanziarie creditrici non resterebbero che pochi spiccioli al mese da prelevare dal rateo INPS (e comunque, dopo il primo pignoramento, gli altri creditori ordinari dovrebbero attendere pazientemente l’integrale rimborso azionato).

Fatta questa necessaria premessa, va detto che la proposta di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri; e che, qualora i beni e i redditi del debitore non fossero sufficienti a garantire la fattibilità del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità. Occorre, cioè, un garante.

Inoltre, alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata anche una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

L’eventuale esdebitazione per i creditori insoddisfatti non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Non le serve un avvocato per presentare un piano del consumatore al tribunale, ma deve avvalersi di un organismo abilitato per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: potrebbe chiedere ad ADUSBEF qualche riferimento utile in quel di Genova.

In ogni caso, questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un’istanza di liberazione dai debiti presso il Tribunale territorialmente competente.

Un metodo alternativo finalizzato ad individuare gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento locali è quello di digitare, avvalendosi del motore di ricerca Google, la chiave OCC seguita dalla città, paese, provincia o regione di interesse. Esempio: OCC ROMA.

28 Dicembre 2018 · Giovanni Napoletano

Non ho ben capito questo che mi ha scritto se potesse essere più chiaro “Purtroppo, non ho, come lei, il vantaggio di essere un pensionato con l’obbligo di assegno al mantenimento per l’ex coniuge: altrimenti non pagherei nemmeno l’ex coniuge e le rimborserei, invece, le spese legali per il pignoramento della mia pensione, talché, tenendo conto del minimo vitale impignorabile (articolo 545 del codice civile), alle banche e finanziarie creditrici non resterebbero che pochi spiccioli al mese da prelevare dal rateo INPS (e comunque, dopo il primo pignoramento, gli altri creditori ordinari dovrebbero attendere pazientemente l’integrale rimborso azionato”.

Il mio collega intendeva dire che nella situazione di pensionato in cui lei versa forse non vale la pena sbattersi per ottenere una ristrutturazione del debito tramite ADUSBEF o procedere per presentare un piano del consumatore al tribunale competente ex legge 3/2012. Basterebbe interrompere tutti i pagamenti in corso (escluso quello all’ex coniuge, naturalmente – qui c’è stata un’iperbole del collega che è intervenuto prima di me) ed attendere l’eventuale pignoramento della pensione che già costituisce, di per sè, una soddisfacente soluzione di consolidamento del debito.

28 Dicembre 2018 · Ornella De Bellis


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