Revoca donazione a figlio risultato DNA incompatibile con il donante


Il donante può revocare la donazione effettuata ad un terzo solo in seguito alla nascita di figli non ancora nati quando fu effettuata la donazione





A luglio 2013 feci la donazione a mia figlia di un appartamento: quest’anno 2023 a seguito di un test consenziente di DNA tra me e mia figlia, lei è risultata incompatibile con il mio, in quanto frutto di una relazione extraconiugale della mia ex moglie. A questo punto vorrei sapere se posso revocare la donazione per il motivo sopraesposto.

Bisogna, innanzitutto, far riferimento all’articolo 231 (Paternità del marito) secondo il quale il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio e poi al successivo articolo 232 (Presunzione di concepimento durante il matrimonio) per il quale si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Quindi dopo la separazione, in caso di matrimonio, può essere avviata l’operazione di disconoscimento della paternità del figlio avuto riconosciuto durante il matrimonio.

A questo punto, una volta ottenuto il disconoscimento giudiziale della paternità, la revoca della donazione può ottenersi ex articolo 801 del codice civile per sopravvenienza di nuovi figli che il donante non aveva al momento in cui fu effettuata la donazione (entro cinque anni dalla nascita del nuovo figlio).

Alla revoca indiretta della donazione potranno poi pensarci i legittimari del donante in occasione del suo decesso, avviando azione di riduzione della donazione effettuata in vita dal donante stesso ad un terzo (il figlio poi disconosciuto del donante defunto) per lesione della quota di legittima.

Come è noto il disegno Legge di Bilancio 2024 vuole porre rimedio a una norma che per tanti anni ha bloccato le donazioni rischiose per l’acquirente. Ciò vuol dire che se l’appartamento è stato venduto dal donatario, quest’ultimo dovrà restituire ai legittimari il valore dell’immobile a suo tempo donato al momento del decesso, ai sensi dell’articolo 563 del codice civile, secondo la nuova formulazione che, in caso di approvazione senza modifiche del disegno di legge, dovrebbe disporre che la riduzione della donazione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.

26 Novembre 2023 · Giorgio Martini


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