Pignoramento beni presso residenza debitore – ISEEU della figlia studentessa di padre divorziato senza fissa dimora









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A seguito dell’impossibilità di continuare a lavorare nel mio settore, mi trovo da qualche anno disoccupato e senza reddito a 56 anni, ho debiti con: inps, multe, bollo auto, banca per sconfinamento fido, residuo rate non pagate finanziamento per acquisto motoveicolo.

Non ho proprietà immobiliari nè mobiliari. Fino a maggio del 2012 avevo residenza in un appartamento in locazione che ho lasciato e non ho piu’ aggiornato la mia residenza vivendo ospite qua’ e là. Non ho più ricevuto nessun avviso (essendo irraggiungibile) e le notifiche, credo, vengono recapitate presso la casa comunale della mia città di origine dove risiedevo.

Ora avrei la possibilità di stabilire la mia residenza presso un amico ma non so come fare per evitare eventuali pignoramenti dei suoi beni. Ho letto nel vostro forum che è possible fare un contratto di comodato d’uso ma che questo strumento non tutela dal pignoramento ma consente al terzo di opporre ricorso, mi pare di capire.

Cosa devo fare? ho necessità di avere una residenza in quanto mia figlia dalla quale madre sono divorziato deve presentare l’ISEE per pagare la tasse universitarie secondo la fascia di reddito di appartenenza della mia ex moglie. E per ottenere l’ISEE deve essere presentato anche il modulo relativo al padre che prevede la dichiarazione della residenza.

Sono angosciato e pressato. Potete aiutarmi? Cosa posso fare per tutelare il mio amico o per avere una residenza senza inguaiare chi me la offre?

Cominciamo col dire che lei ha compreso appieno la problematica relativa al contratto di comodato gratuito registrato presso l’Agenzia delle entrate: serve sicuramente a poter liberare i beni pignorati con opposizione al giudice delle esecuzioni promossa dal terzo proprietario. Può, tuttavia, non essere sufficiente ad evitare il pignoramento cui potrebbe essere chiamato un ufficiale giudiziario non abbastanza “flessibile” o, comunque, legittimamente timoroso per una sempre possibile censura giudiziale del proprio comportamento (sensato) da parte del creditore.

Non è detto, però, che l’ufficiale giudiziario pignori anche dopo l’esibizione di un contratto di comodato regolarmente registrato all’ADE e, in ogni caso, l’eventuale liberazione dei beni ex post, pur se comporta spese e perdite di tempo, non può propriamente definirsi un guaio (grave) per chi ospita il debitore.

Tanto premesso, continuiamo col dire che il genitore non convivente nel nucleo familiare, divorziato con l’altro genitore, si considera facente parte del nucleo familiare della figlia convivente con la madre, a meno che non sia stato stabilito con provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli.

Dunque, se il genitore divorziato non è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia studentessa universitaria, l’ISEE per l’Universita’ (ISEEU) tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed e’ prevista una particolarita’ di calcolo del reddito del nucleo familiare. Si integra, cioè, l’ISEE del nucleo della studentessa con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del padre non convivente e divorziato.

E qui, come chiaramente da lei riportato, nascono i suoi problemi. Cosa si può fare?

La prima soluzione consiste nella possibilità, per sua moglie divorziata, di presentare, ai servizi sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneita’ del padre divorziato in termini di rapporti affettivi ed economici verso la figlia. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certifichera’ l’eventuale stato di estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici fra padre e figlia. Il che consentirà l’esclusione dal nucleo familiare della figlia per il padre non convivente, divorziato e non soggetto all’obbligo di corresponsione di assegno per il mantenimento economico della figlia.

L’alternativa: dal 25 marzo 2012 le modifiche apportate all’articolo 1 della legge (1228/1954) sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente dispongono che nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonche’ le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.

Lei, dunque, potrebbe richiedere l’iscrizione all’anagrafe del Comune in qualità di soggetto senza fissa dimora: in questo caso la residenza “virtuale” viene fissata in una ben specifica strada comunale oppure presso onlus e specifiche associazioni per l’assistenza ai senza casa (homeless). A tale residenza si può poi fare riferimento per la compilazione del modulo aggiuntivo ISEEU relativo al genitore divorziato non convivente con la figlia studentessa universitaria che non percepisce assegno di mantenimento.

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11 Ottobre 2015 · Lilla De Angelis

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