Reddito di cittadinanza percepito e poi revocato per accertata omissione di un componente il nucleo familiare nella DSU


Accertata omissione, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, di un componente il nucleo familiare percettore di reddito IRPEF





Ho chiesto RdC senza inserire mio figlio in DSU e mi è stato revocato ed, ovviamente, il nucleo familiare percettore era formato esclusivamente da me (mio marito defunto): mio figlio, esterno al nucleo dichiarato, e inconsapevole della mia domanda RdC, dovrà rispondere del mio debito?

Evidentemente dal momento che suo figlio è percettore di reddito IRPEF, omettere l’appartenenza del figlio al nucleo familiare richiedente RdC, rende la Dichiarazione Sostitutiva Unica mendace e l’eventuale ottenimento del beneficio Reddito di Cittadinanza un indebito.

L’articolo 7, comma 1 e 2, del decreto legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, ovvero la legge che istituisce e regola il reddito di cittadinanza, sanziona penalmente la condotta di chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, nonché l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute o rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di legge.

Abbiamo già ripetuto che secondo l’INPS, la solidarietà dell’indebito, è teoricamente correlata al nucleo familiare che avrebbe beneficiato del Reddito di Cittadinanza e che, a nostro sommesso parere, la solidarietà rispetto all’indebito non può essere estesa ai componenti il nucleo familiare beneficiari del reddito di cittadinanza, men che meno a coloro che sono stati esclusi dal nucleo familiare beneficiari.

Non riteniamo, che l’INPS possa escutere il debito come solidale (quindi rivolgendosi a tutti i componenti del nucleo familiare, inclusi ed esclusi), dal momento che un qualsiasi componente del nucleo familiare (sia esso incluso od escluso dalla DSU) è, fino a prova contraria, un soggetto inconsapevole ed assolutamente passivo rispetto alle dichiarazioni mendaci rese dal richiedente RdC il quale, peraltro, si è assunto la completa responsabilità penale e civile qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), da egli stesso sottoscritta, fosse inficiata da informazioni mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000).

Insomma, riteniamo che la responsabilità di terzi nel mettere in atto l’illecito, possa essere esclusa: ma sulla questione saranno, come sempre, la magistratura ed il Parlamento a dirimere la questione.

22 Novembre 2022 · Roberto Petrella


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