Reddito di cittadinanza – Lo svolgimento di lavoro subordinato da parte di un componente del nucleo familiare è compatibile con l’accesso al beneficio?


Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Vivo, con i miei due figli maggiorenni a carico, in un’abitazione dove convivevo con il mio ex marito prima della separazione: percepisco come reddito esclusivamente l’assegno mensile sancito in fase di divorzio.

Al fine di poter presentare la domanda per il reddito di cittadinanza, ho fatto redigere l’ISEE presso un CAF.

Nella dichiarazione ISEE, però, vengono richieste le dichiarazioni dei redditi netti di ciascun componente del nucleo riferiti al secondo anno solare precedente (dunque il 2017).

In quell’anno mia figlia non lavorava, ma ha cominciato a lavorare sei mesi fa.

Mio figlio, invece, è ancora disoccupato.

Vorrei sapere, se la variazione deve essere comunicata ed in che modo.

Inoltre, se con questa modifica, potrei comunque percepire il reddito di cittadinanza.

Partiamo dal concetto che, se si soddisfano i requisti ed i limiti reddituali, un nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano occupati in ambito lavorativo.

Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc-Com, recandosi ai CAF convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Da notare bene che senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.

Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.

La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Dunque, concludendo, sua figlia dovrà recarsi ad un patronato comunicando, tramite la compilazione del modello Rdc/Pdc-Com, di aver iniziato a lavorare verso la fine del 2018: dopodiché, se con la variazione di reddito il nucleo familiare rientrerà ancora nei limiti per l’accesso del rdc, potrà presentare la domanda e fruire del beneficio.

28 Febbraio 2019 · Tullio Solinas


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