L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede la pignorabilità della parte eccedente la misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, nella misura di 1/5.
Assegno sociale aumentato della metà = 679,50
Quindi su pensione 1500 euro si ha: 1500-679,50 = 820 il cui 1/5 è 164
La pensione ha una trattenuta di 300 euro per cessione del quinto.
Visto quanto stabilito dall’articolo 68 DPR 150/80 sulla misura pignorabile della pensione in presenza di cessione precedentemente notificata, dovendo combinare tale norma con il 545 cpc, è possibile sostenere che la quota pignorabile sia: metà della pensione – cessione (art.68)= 450
su 450 calcolare 1/5 (art. 545) e quindi sostenere che la quota da pignorare è 90 euro ?
L’articolo 2 della legge 180/1950 dispone che il prelievo per il simultaneo concorso di pignoramenti per crediti alimentari, ordinari ed esattoriali e cessione del quinto non può colpire una quota maggiore della metà dell’importo percepito dal debitore ceduto.
Il che vuol dire solo che, nel caso specifico, non le può essere pignorata, per crediti alimentari, esattoriali ed ordinari, una quota della pensione superiore a 450 euro.
1 Marzo 2018 · Ludmilla Karadzic
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