Nell'ipotesi che, in seguito a separazione giudiziale fra coniugi, la casa familiare di proprietà esclusiva del marito venga assegnata alla moglie affidataria dei figli minori (con conseguente costituzione di un diritto di abitazione) e che l'assemblea condominiale deliberi l'esecuzione di importanti lavori sull'edificio, comprendente l'immobile assegnato, la domanda che ci si pone è se le spese di ristrutturazione debbano essere poste a carico del proprietario esclusivo del bene oppure del titolare del diritto di abitazione. Secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l'oggetto di un'obbligazione reale (o propter rem), in cui la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa nel momento in cui sorge l'obbligazione. Ora, è evidente che l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento ...
E' da considerarsi nulla la delibera condominiale se non risulta la convocazione di tutti gli aventi diritto. Qualora non risulti che che tutti gli aventi diritto sono stati inviati alla riunione, la delibera condominiale è da ritenersi illegittima. Inoltre, la dimostrazione della corretta spedizione della convocazione a tutti gli aventi diritto spetta all'amministratore condominiale e non al singolo proprietario che, non potrebbe mai fornire una tale prova negativa. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22685/14. Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, è illegittima la delibera del condominio se non risulta che tutti gli aventi diritto sono stati inviati alla riunione. Tuttavia, a parere degli Ermellini, l'omessa verifica della convocazione di tutti, da parte dell'assemblea in sede di riunione, non è ragione sufficiente per far dichiarare invalida la delibera. In tale fattispecie, infatti, non si può assimilare l'omesso controllo al vizio di mancata convocazione di ...
Amministratore di condominio in case popolari e bilancio
Vorrei chiarimenti sull'amministratore di condominio nelle case di edilizia pubblica. Fino alla riforma del 2013, negli IACP era impossibile nominare una amministratore di condominio in quanto la gestione spettava all'ente pubblico titolare. Nel mio condominio infatti, abbiamo sempre avuto a rotazione un “capo-condomino” al quale si versava delle somme mensili per eventuali spese condominiale. Dal 2012, abbiamo dato mandato ad un amministratore, che però allo scadere non ha riconvocato un'assemblea, né per rielezione, né per approvazione di bilancio. Solamente nel mese di Luglio, dopo alcune lamentele da parte degli inquilini, l'amministratore ci ha convocati, mettendo in approvazione bilanci anche del 2013. (Nonostante il Cod. Civ. Imponga l'approvazione annuale). Premesso ciò volevo sapere: E' lecito avere un amministratore di condominio in IACP? E' REGOLARE l'approvazione del bilancio 2012-2013-2014-in una seduta condominiale? Essendo,ex lege, noi inquilini e non condomini, senza quindi nessun potere di voto, eccetto quello di parola, dovrebbe essere convocata lo ...