Condominio: assegno non pagato » A chi deve essere elevato il protesto?
In caso di mancato pagamento di un assegno del condominio, a chi va elevato il protesto: all'amministratore condominiale, al condominio in se per se o ai singoli inquilini? Chiariamo la questione. Come chiarito in nostri precedenti interventi, la riforma del condominio ha obbligato l'amministratore condominiale a far transitare tutte le somme, incassate e spese, in un conto corrente unico intestato al condominio. Ma cosa avviene e se un assegno emesso dallo stesso amministratore non viene pagato? In questi casi, la normativa vigente dispone che nell'elenco dei protesti deve indicarsi, in caso di persona fisica, il nome e il domicilio del soggetto destinatario del protesto mentre, in caso di persona giuridica, la denominazione e la sede. Pertanto, il problema va risolto andando a guardare la firma apposta sopra l'assegno. Le opzioni sono due: l'amministratore ha firmato l'assegno apponendo il timbro del condominio l'amministratore ha firmato l'assegno senza apporre il timbro condominiale ...
Nel contesto di una discussione condominiale, nel corso della quale un condomino rivolge all'amministratore l'epiteto di incompetente, il fatto risulta senz’altro assistito dall'esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell'amministratore stesso, con riguardo alle modalità della gestione del condominio. Il termine non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo la persona dell'amministratore in quanto tale, ma limitando la critica agli atti dallo stesso compiuti nello svolgimento del proprio incarico. Né il superamento di un legittimo diritto di critica può essere desunto da altri comportamenti quali, in particolare, l'affissione nella bacheca condominiale, nei giorni successivi, di un biglietto nel quale l'amministratore veniva definito come un mentecatto, trattandosi di fatti commessi da ignoti e comunque estranei a quello specificamente contestato, esauritosi nell'ambito della discussione nell'assemblea del condominio. Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione (quinta sezione penale) nella sentenza 5633/15. ...
Quando scatta l'obbligo di nomina di un amministratore di condominio
Abbiamo 4 unità immobiliari residenziali in una palazzina composta da due scale completamente indipendenti ma che hanno giardino e scivolo per raggiungere i garages in comune: la scala A è composta da 3 unità più un negozio con entrata indipendente non dalle scale. la nostra scala B è composta da 6 unità residenziali e un negozio. Non abbiamo mai costituito un condominio con amministratore. Vorrei chiedere se la legge ci obbliga a farlo? Se possiamo costituire due condomini, cioè uno per ogni scala? Con quante unità immobiliari la legge obbliga a costituire un condominio e sono inclusi i negozi? Cioè la nostra scala con 6 unità residenziali e un negozio è obbligata per legge ad avere un amministratore? Siamo obbligati a fare condominio con tutte e due le scale? ...