Amministratore di condominio in case popolari e bilancio


L'articolo 1129 del codice civile si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici





Vorrei chiarimenti sull’amministratore di condominio nelle case di edilizia pubblica.

Fino alla riforma del 2013, negli IACP era impossibile nominare una amministratore di condominio in quanto la gestione spettava all’ente pubblico titolare.

Nel mio condominio infatti, abbiamo sempre avuto a rotazione un “capo-condomino” al quale si versava delle somme mensili per eventuali spese condominiale.

Dal 2012, abbiamo dato mandato ad un amministratore, che però allo scadere non ha riconvocato un’assemblea, né per rielezione, né per approvazione di bilancio.

Solamente nel mese di Luglio, dopo alcune lamentele da parte degli inquilini, l’amministratore ci ha convocati, mettendo in approvazione bilanci anche del 2013. (Nonostante il Cod. Civ. Imponga l’approvazione annuale).

Premesso ciò volevo sapere:
E’ lecito avere un amministratore di condominio in IACP?

E’REGOLARE l’approvazione del bilancio 2012-2013-2014-in una seduta condominiale?

Essendo,ex lege, noi inquilini e non condomini, senza quindi nessun potere di voto, eccetto quello di parola, dovrebbe essere convocata lo stesso IACP nelle Assemblee condominiali?

Occorre un’approvazione da parte dello IACP per l’individuazione dell’amministratore?

L’articolo 1129 del codice civile si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche’ a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societa’ private senza scopo di lucro con finalita’ sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica (legge 220/12 articolo 9).

In particolare l’articolo 1129 del codice civile, oltre ad enunciare alcune regole di carattere generale, stabilisce che integra grave irregolarità, per l’amministratore di condominio, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge.

La precedente versione disponeva che L’amministratore del condominio può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino se per due anni non ha reso il conto della sua gestione. Tale norma è stata abrogata dalla legge 220/12 ed è quindi lecito presumere che l’obbligo non si applichi ad un condominio IACP e che, attualmente, non sia stato fissato, per tale tipologia condominiale, un termine inderogabile per redigere il rendiconto condominiale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione (termine che è annuale, ex articolo 1130 cc, per i condomini non IACP). In realtà, il legislatore ha preferito enucleare questi ed altri obblighi per l’amministratore di condominio di alloggi IACP dal momento che gli inquilini IACP non eleggono l’amministratore di condominio, ma conferiscono un mandato ad un professionista, il quale è chiamato a rispettare le clausole contrattuali che, con il mandato, egli sottoscrive.

Infatti, nel caso specifico da lei sottoposto (regole per l’amministratore di alloggi assegnati agli inquilini dall’Istituto Autonomo case Popolari), per quanto non disciplinato dall’articolo 1129 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV, che regola il c.d. mandato. In particolare, il mandato conferito dagli inquilini di uno stabile IACP non implica necessariamente il coinvolgimento del soggetto giuridico IACP. Inoltre le regole sulla periodicità di approvazione del bilancio ed altre, sono rimandate alle clausole previste nel contratto di conferimento dell’incarico di mandato.

Comunque, hanno diritto a partecipare all’assemblea degli inquilini IACP quanti dispongano di unità ad uso abitativo ed hanno anche diritto di voto per tutto quel che riguarda le decisioni afferenti interventi su servizi di cui beneficiano (si pensi ad esempio al riscaldamento) nella misura in cui nel contratto di affitto è previsto che paghino direttamente le relative spese o le rimborsino al proprietario (IACP).

26 Agosto 2015 · Annapaola Ferri


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