Pignoramento di stipendi e pensioni » Esiste un privilegio del creditore esattoriale rispetto a quello ordinario?


L'informazione che le hanno fornito non è propriamente corretta (almeno nel senso di come lei l'ha intesa).





Se è già in corso un pignoramento da parte dei privati può lo Stato avere la precedenza invece di mettersi in coda? Un funzionario dell’INPS mi ha detto che anche Equitalia (oggi Agenzia delle entrate Riscossioni) deve mettersi in coda. Non capisco perché. Allora uno, data l’età avanzata, potrebbe smettere di pagare le tasse perché tanto lo Stato dovrebbe mettersi in coda ed aspettare molti anni?

Io preferirei che lo Stato avesse la precedenza in ogni caso sui precedenti creditori privati creditori perché almeno si tratta di soldi dovuti allo Stato, mentre nel mio caso si tratta di spese giudiziarie rilevanti per una causa fatta contro un ortopedico e l’ospedale e persa (dopo il danno anche la beffa) per cui è in corso il pignoramento di 1/5 della pensione.

L’informazione che le hanno fornito non è propriamente corretta (almeno nel senso di come lei l’ha intesa). La questione è un pochino più complessa ed articolata.

Sul medesimo stipendio o pensione possono contemporaneamente insistere due pignoramenti: uno azionato per crediti ordinari (vantati da privati cittadini, banche, finanziarie, soggetti giuridici) fino ad un massimo del 20% della retribuzione percepita dal debitore, al netto degli oneri fiscali e contributivi (ci riferiamo agli stipendi) nonché al lordo di eventuali cessioni del quinto e prelievi riconducibili ad altri pignoramenti in corso; l’altro, azionato per crediti esattoriali (somme per cui è creditrice la Pubblica Amministrazione e per i quali agisce il concessionario della riscossionne – ieri Equitalia, oggi Agenzia Entrate-Riscossione) sempre con gli stessi limiti .

Addirittura, possono essere tre i pignoramenti concorrenti sul medesimo stipendio o pensione, qualora agisca come creditore procedente anche un congiunto del debitore che rivendichi alimenti (riconosciuti giudizialmente ex articolo 433 codice civile), oppure un coniuge separato, un ex coniuge, un figlio per il rispetto del versamento degli assegni di mantenimento dovuti in quanto stabiliti dall’Autorità giudiziaria in sede di separazione o divorzio.

Per il prelievo su pensioni o stipendi riconducibili a crediti alimentari non c’è limite (con le precisazioni di cui si dirà più avanti).

Per quanto riguarda la sola pensione, va anche detto che le percentuali di prelievo, appena indicate, si calcolano sul rateo al netto degli oneri fiscali nonché al lordo di eventuali cessioni del quinto e prelievi riconducibili ad altri pignoramenti in corso, ma diminuito della parte impignorabile pari ala misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà (il cosiddetto minimo vitale). In pratica, prima di calcolare il 20% si sottraggono circa 672 euro al rateo netto.

La somma dei pignoramenti per crediti alimentari, ordinari ed esattoriali nonché per cessioni del quinto in corso non può superare il 50% della retribuzione mensile percepita (per le pensioni, quella considerata al lordo del minimo vitale, volendo il legislatore assegnare la massima capienza ad un pignoramento per eventuali crediti alimentari anche quando il debitore è un pensionato).

Solo quando siano stati già congiuntamente raggiunti i limiti indicati, ovvero 20% massimo per crediti esattoriali, 20% massimo per crediti ordinari, da una parte, nonché 50% massimo complessivo per crediti ordinari, esattoriali, alimentari e cessioni del quinto volontarie, dall’altra, il sopravveniente creditore procedente sarà costretto, come si dice in gergo, “a mettersi in coda”.

Da considerare anche che, per crediti della stessa natura, possono essere più di uno i pignoramenti concorrenti sul medesimo stipendio o pensione. Ad esempio, per un credito di natura esattoriale, e nello specifico, per crediti di natura erariale, il debitore potrebbe aver subito da Equitalia un pignoramento sullo stipendio del 10%, essendo questa la soglia attualmente stabilita dal dpr 602/1973 (che regola la riscossione di imposte quali IRPEF, IVA ed ILOR) quando lo stipendio non superi i 2.500 euro ed il credito azionato sia riconducibile ad imposte dirette. Se il debitore non paga poi la tassa automobilistica alla regione di residenza, o la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al comune in cui vive, il concessionario per la riscossione dei tributi locali potrebbe ottenere il prelievo di un ulteriore 10% dallo stipendio, o dalla pensione, del debitore.

Oppure, consideri che su uno stipendio gravi una ritenuta del 20% per cessione del quinto ed un pignoramento per crediti alimentari nella misura del 20%. Se, a questo punto, interviene un pignoramento per debiti ordinari, questo potrà essere fissato solo al 10% se è vero, come è vero, che la concorrenza di pignoramenti per crediti ordinari, esattoriali, alimentari e cessioni del quinto non può superare la metà della retribuzione. Bene, supponiamo che, dopo qualche tempo, il lavoratore estingua la cessione del quinto: si forma sicuramente capienza nello stipendio per un ulteriore pignoramento ordinario del 10% (poiché il massimo pignorabile per debiti verso privati banche e finanziarie è del 20%) o esattoriale fino al 20%.

Credo che la residua questione sul privilegio per i crediti esattoriali resti assorbita dagli elementi fin qui forniti con questa discussione.

28 Ottobre 2017 · Marzia Ciunfrini


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