Pignoramento – La quota di prelievo va calcolata su stipendi e pensioni al netto delle ritenute


Il pignoramento di stipendi e pensioni è regolato dal DPR 180/1950 (da intendersi esteso anche ai dipendenti privati), nonché dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

In particolare l’articolo 2 del DPR 180/1950 stabilisce che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta’, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

E’ quanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 3648/2019.

17 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic

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Stai leggendo Pignoramento – La quota di prelievo va calcolata su stipendi e pensioni al netto delle ritenuteAutore Ludmilla Karadzic Articolo pubblicato il giorno 17 Febbraio 2019 Ultima modifica effettuata il giorno 17 Febbraio 2019 Classificato nelle categorie , , , , Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

Commenti e domande

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  • Anonimo 25 Marzo 2019 at 12:14

    SALVE, MIO PAPA’, OGGI UN PENSIONATO 81 ENNE ANNI FA HA PERSO UNA CAUSA CIVILE E NON HA RESTITUITO QUANTO IL PRIMO GRADO GLI AVEVA FATTO OTTENERE. A DISTANZA DI ANNI UN AVVOCATO, PER CONTO DEL CREDITORE, LO CONVOCA IN CAUSA INERENTE IL FATTACCIO SOPRA CITATO. ABBIAMO CONSULTATO UN LEGALE CHE RITIENE DI NON DOVERSI COSTITUIRE LASCIANDO QUINDI CHE GLI EVENTI SI SVOLGANO SENZA UNA DIFESA PER MIO PAPA’. TEMO CHE GLI SI POSSANO ACCANIRE CON PIU’ PIGNORAMENTI (soprattutto quello di beni mobili non perché ne possiedano di valore quanto per l’invasività di questo tipo di pignoramento.) PREMETTO CHE MIO PAPA’ NON HA PROPRIETA’ IMMOBILIARI E SOLO UN’AUTOVETTURA VECCHIA. COSA DOBBIAMO ASPETTARCI NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI? GRAZIE A CHI MI RISPONDERA’. PAOLO

    • Annapaola Ferri 25 Marzo 2019 at 12:23

      Bisognerà aspettarsi nell’ipotesi ordinaria (nè peggiore, nè migliore) il pignoramento del 20% della pensione per la parte che eccede il minimo vitale (alla data in cui si scrive il minimo vitale si attesta intorno ai 1.374 euro).