Pignoramento di stipendi e pensioni – Linee guida

Si tratta di alcune indicazioni tratte da un documento, sulle linee guida in tema di pignorabilità di stipendi e pensioni, diramato dal Presidente del Tribunale di Parma nel corso del 2015.

15 Gennaio 2017 · Rosaria Proietti




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16 risposte a “Pignoramento di stipendi e pensioni – Linee guida”

  1. Anonimo ha detto:

    Pensione impignorabile.50% minimo vitale più,aumentato della meta’.Quindi una pensione di 1000 euro e pignorabile solo il quinto che fà 250 euro.Quinti,il quinto di 250 euro fà 50 euro.Chiedo conferma . Grazie se ho scritto una cavolata chiedo scusa

  2. Anonimo ha detto:

    Rispondo con un po di ritardo alla sua. La ringrazio comunque. Quindi poichè la mia pensione sarà di circa 1.100 euro va da se che pur in presenza di c/c pignorato la banca di dovrebbe far prelevare l’intera pensione perchè inferiore al triplo dell’assegno sociale pari a 1.374 euro. E’ così?

    • Se il rateo di pensione è di 1.100 euro, potrà ritirarlo tutto, anche se dovrà chiedere – durante il periodo in cui il saldo non satisfativo prelevato per pignoramento è in attesa di assegnazione ed il conto corrente ancora bloccato – il supporto di un funzionario di banca con il consenso del custode facente funzioni (il direttore di filiale).

  3. Anonimo ha detto:

    Nel mese di giugno mi è stato pignorato da un creditore il c/c dove c’è l’accredito del mio stipendio di dipendente. Dopo svariate discussioni con la banca, mi hanno fatto prelevare quasi tutto lasciando sul conto solo una esigua somma. Il mese successivo ho cambiato banca e quindi ho risolto il problema. Ora però dal primo settembre sono in pensione, e quando feci domanda di pensione, a febbraio, comunicai per l’accredito della pensione il vecchio c/c (quello attualmente pignorato per intenderci), quindi nel mese di luglio comunicai all’Inps le nuove coordinate bancarie.

    Mi sono accorto da una settimana che l’inps non ha effettuato la variazione di c/c (dicono di non essersi accorti della variazione) per cui mi accrediteranno la pensione sul c/c pignorato. Mi chiedo cosa potrà trattenere la banca e cosa mi faranno prelevare? Chiarisco che sul conto confluiscono solo stipendio-pensione, null’altro. Preciso inoltre che la pensione che mi sarà accreditata dall’INPS è già gravata di pignoramento.

    • Le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (cioè nel limite di un quinto). Pertanto, se la sua pensione è già stata pignorata per la stessa tipologia di credito per cui ha agito il creditore che ha pignorato il conto corrente il suo rateo di pensione è impignorabile.

      Tuttavia, il direttore della banca, custode del conto corrente, qualora l’assegnazione del saldo non sia ancora stata effettuata dal giudice (liberando il conto corrente del debitore) – non conosce il preventivo pignoramento a cui è stato oggetto il rateo della pensione presso l’INPS, e, pertanto, le consentirà di prelevare fino al triplo dell’assegno sociale, vale a dire fino ad un massimo di 1.374 euro.

      Dovrà probabilmente rivolgersi al giudice dell’esecuzione, presso il Tribunale competente per territorio (ma ci vuole un avvocato), se vorrà affermare il diritto di prelevare l’intero rateo di pensione accreditato dall’INPS sul conto corrente.

  4. Anonimo ha detto:

    Cercherò di essere più chiaro possibile. Il creditore che ha bloccato il mio c/c riguarda un debito recente. Lei dice bene a proposito delle somme, infatti sul mio conto è stata accreditata la somma di 1.415 euro che sono le mie spettanze del mese di marzo. E come dice lei il direttore mi ha fatto prelevare l’equivalente di 1350 euro, vale a dire il triplo dell’assegno sociale, lasciando il resto. E ribadisco di aver capito bene quanto detto dal direttore in merito al mese di aprile, infatti mi ha suggerito di cambiare banca di appoggio così da scongiurare la trattenuta del quinto nel mese successivo. Ma mi chiedo a che servirebbe visto che il creditore dopo qualche mese potrebbe procedere a bloccare anche un’altro nuovo rapporto. Ma mi scusi l’insistenza, io ho chiesto se tale procedura adottata da un creditore è legittima in considerazione del fatto che alla fonte il mio stipendio è già decurtato di un quinto. Non sarebbe tenuto questo creditore a rivolgersi alla mia amministrazione per il pignoramento? Scusi e grazie per la sua disponibilità.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Lei ha perfettamente ragione: ma se il creditore decide di pignorare il conto corrente ogni volta che il giudice lo libera, non si può fare nulla. Anche in considerazione della circostanza che, con il pignoramento dello stipendio, il creditore non potrebbe ottenere nulla, in quanto c’è già in corso, sullo stipendio, un prelievo del quinto, che è il massimo per crediti di natura ordinaria. In breve, il concetto giuridico alla base della procedura che lei contesta è il seguente: una volta che lo stipendio transita sul conto corrente non c’è più alcun legame con l’origine (stipendio già pignorato per il massimo consentito) ma diventa semplice denaro (che tecnicamente, è un bene fungibile, cioè privo di una individualità specifica).

      In più, dopo il primo pignoramento del conto corrente, è evidente che il creditore troverà al massimo l’accredito dell’ultimo stipendio e dovrà lasciarlo lì per la parte al di sotto del triplo dell’assegno sociale. Ma sia chiaro, non è che dal conto corrente pignorato il creditore possa prelevare qualcosa dello stipendio ogni volta che questo viene accreditato. Deve procedere con un nuovo pignoramento, e lasciare il triplo dell’assegno sociale ogni volta. Rinnovare un pignoramento costa soldi e tempo: se il creditore vuole impiegarli in pignoramenti che si rivelano infruttuosi, nessuno glielo può impedire.

  5. Anonimo ha detto:

    Buonasera, sono un dipendente pubblico con un pignoramento del quinto sul mio stipendio ormai da più di dieci anni. La sorpresa è stata che ieri mattina sono andati in banca dove ho l’accredito delle mie spettanze e mi hanno detto che è stato bloccato il mio c/c da un creditore. Poi dopo tante discussioni con il direttore, il quale ha fatto anche mille telefonate, alla fine mi ha fatto prelevare accompagnato da un dipendente della banca, facendomi lasciare sul conto circa 60euro, e comunque il mio conto è bloccato e non posso più operare. Poi mi hanno detto che il mese prossimo la trattenuta sarà pari ad un quinto del percepito. La domanda è questa: ma non è un pignoramento illegittimo visto che il mio datore di lavoro mi trattiene già il quinto per pagare i debitori? E perchè questo signore non si è rivolto alla mia amministrazione per il pignoramento? Cosa posso fare ? Grazie .

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Difficile aiutarla se non si comprende bene chi sia questo nuovo creditore e a quale titolo il direttore le abbia concesso di prelevare dal conto corrente. Di norma, dopo il pignoramento per crediti ordinari, qualora la disponibilità giacente in conto corrente non copra il credito azionato, il conto corrente resta non operativo ed inaccessibile fino al momento in cui il giudice non assegna quanto prelevato al creditore procedente: nel frattempo, non sono possibili i prelievi (la banca è nominata custode delle somme disponibili) e gli accrediti non vanno a buon fine nel senso che la somma eventualmente trasferita con un bonifico resta disponibile al disponente. Inoltre, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.374 euro.

      Cioè, quando ci sarà l’assegnazione del saldo di conto corrente al creditore procedente, dovranno essere lasciate nella disponibilità del debitore esecutato almeno 1.374 euro. Perchè il creditore possa eseguire un nuovo prelievo dal conto corrente sarà necessario procedere con un nuovo atto di pignoramento.

      Da quanto riferisce, può darsi che sul conto ci siano stati depositati all’incirca 1434 euro e quindi tutto quadrerebbe, nel senso che il direttore, sotto la propria responsabilità, le ha concesso di prelevare in anticipo il triplo dell’assegno sociale, come impone la legge: tuttavia non si capisce il perché della minaccia della trattenuta che verrebbe operata ad aprile, che non sta né in cielo, né in terra. Probabilmente lei non ha compreso quanto il direttore le ha inteso comunicare.

  6. Anonimo ha detto:

    Sono stato oggetto di pignoramento del mio TFS. Detto pignoramento é stato notificato dopo che mi era stata versata dall’INPS la prima rata del TFS. Dovendo ancora corrispondermi la seconda rata, l’INPS mi ha sottratto il 1/5 del TSF totale all’atto del pagamento della seconda rata anziché conteggiare il residuo.

    In pratica il mio TFS totale era di circa 68 Mila euro. La prima rata corrisposta é stata di 43 Mila. Dai 25 Mila restanti mi hanno sottratto 1/5 conteggiando il totale anziché il quinto sui 25 Mila.

    Volevo chiedere se è stato corretto in quanto, per quanto sapevo, avrebbero dovuto pagare il quinto solo sul residuo visto che la notifica é stata fatta dopo il pagamento della prima tranche.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Al momento del pignoramento, il debito dell’INPS nei suoi confronti risultava essere ancora di 68 mila euro, ridotto a 25 mila solo attraverso una anticipazione che, tuttavia, ha valenza esclusivamente nei rapporti interni fra INPS e pensionato e non verso il creditore pignorante. L’acconto dei 43 mila euro versati a favore del pensionato, in termini tecnici, non è opponibile al creditore procedente.

      Facendo un parallelismo esemplificativo, è come se, un dipendente riuscisse ad ottenere dal proprio datore di lavoro un’anticipazione dello stipendio all’inizio del mese: se, dopo aver ricevuto tale anticipazione, al datore di lavoro venisse notificato un atto di pignoramento della busta paga del dipendente, il datore di lavoro, il 27 del mese, dovrebbe pignorare il 20% dell’intera busta paga e non il 20% della busta paga al netto dell’anticipazione.

  7. Anonimo ha detto:

    Per quanto riguarda sempre il pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto, mi sembra di capire che una volta in pensione la somma pignorata sarà minore rispetto a quella dello stipendio perchè c’è da tener presente che una parte è impignorabile in quanto rappresenta il il minimo vitale. E’ così? Grazie ancora.

  8. Anonimo ha detto:

    Sono un dipendente pubblico ormai prossimo alla pensione e ho sul mio stipendio un pignoramento dovuto a più creditori. Vorrei sapere se la mia buonuscita sarà comunque decurtata di 1/5 come ho letto oppure possono trattenere somme superiori per soddisfare i creditori?

    • Nel passaggio in quiescenza del debitore sottoposto ad azione esecutiva tramite pignoramento dello stipendio, il prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o di fine servzio (TFS), destinato al creditore insoddisfatto, non può superare il 20% dell’importo della buonuscita.

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