Pignoramento di stipendi e pensioni – Linee guida
- Pensione di invalidità: si ritiene abbia natura di sussidio e sia impignorabile (impignorabilità rilevabile d'ufficio).
- Indennità di mobilità: si ritiene abbia natura di sussidio e sia impignorabile (impignorabilità rilevabile d'ufficio).
- Indennità cassa integrazione: in quanto assimilabile allo stipendio è pignorabile.
- Rendite erogate dall'Inail per infortunio: sono pignorabili solo se si procede per crediti alimentari.
- Arretrati della pensione: sono pignorabili nei limiti del quinto ove ancora da corrispondersi da parte dell'Ente previdenziale.
- Crediti alimentari pignorati per altri crediti alimentari: si procede ad assegnazione solo se c'è autorizzazione del Presidente del Tribunale o di Giudice dallo stesso delegato e viene determinata la misura. Sono comprese nella categoria degli alimenti anche le prestazioni dovute in base ad obblighi di mantenimento (impignorabilità rilevabile d'ufficio).
- Cessioni volontarie opponibili al creditore procedente: visto l'art. 68 dpr 180/1950 e la pressoché totale equiparazione del trattamento riservato ai dipendenti pubblici anche per le retribuzioni dei lavoratori privati, si terrà conto delle cessioni di pagamento effettuate dal debitore sullo stipendio solo se venga data rigorosa prova della notifica della cessione prima del pignoramento, fatto che la rende opponibile ai terzi. La notifica deve riportare data certa; non essendo necessario l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, è sufficiente per la notifica della cessione una semplice raccomandata AR recante l'apposizione del timbro postale direttamente sull'atto di cessione. Per quanto attiene le modalità di calcolo, la quota assegnabile è calcolata sull'intera retribuzione come·se la cessione non fosse avvenuta, nei limiti della differenza tra 50% dello stipendio e quota ceduta, fermo restando il limite massimo del quinto dello stipendio. L'apponibilità di cessioni NON è rilevabile d'ufficio ma solo ad istanza di parte.
- Concorso di crediti per cause diverse: il limite del quinto assegnabile può estendersi a metà della retribuzione solo se c'è concorso di crediti con cause diverse (es. crediti alimentari con crediti tributari), non in caso di semplice concorso di più creditori.
- Pignoramento dello stipendio successivo a precedente pignoramento (già portato ad esecuzione): se il quinto già assegnato è esaurito e non v'è residuo, la somma assegnata andrà in coda al primo pignoramento. In caso vi sia residuo, al contrario, detta somma verrà assegnata con estensione all'intero quinto al momento della cessazione degli effetti del precedente pignoramento. In caso di crediti alimentari il pignoramento può estendersi a metà dello stipendio.
- Pagamento diretto del datore di lavoro: nei casi in cui il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, non si dovrebbe tenere conto in sede di assegnazione della somma già vincolata. Ad oggi non esiste disposizione che equipari il predetto ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio. Tuttavia, di solito, per ragioni di giustizia sociale, il giudice limita la somma assegnabile a seguito di pignoramento, sui cui già sussista ordine di pagamento, nella somma massima della metà dello stipendio (si è verificato, in alcuni casi limite che assegnando il quinto in presenza di ordine di pagamento di importo elevato rispetto allo stipendio, al debitore non residuasse nulla della retribuzione).
- L'importo di pensione impignorabile, quella che servirebbe a garantire al pensionato un'esistenza decorosa e dignitosa, il cosiddetto minimo vitale, con il decreto legge 83/2015 è stato rapportato al valore dell’assegno sociale aumentato della metà, quindi 672 euro.
Si tratta di alcune indicazioni tratte da un documento, sulle linee guida in tema di pignorabilità di stipendi e pensioni, diramato dal Presidente del Tribunale di Parma nel corso del 2015.
Pensione impignorabile.50% minimo vitale più,aumentato della meta’.Quindi una pensione di 1000 euro e pignorabile solo il quinto che fà 250 euro.Quinti,il quinto di 250 euro fà 50 euro.Chiedo conferma . Grazie se ho scritto una cavolata chiedo scusa
Netto della pensione – 690 euro (minimo vitale) è la parte pignorabile di una pensione nella misura del quinto (20%).
Rispondo con un po di ritardo alla sua. La ringrazio comunque. Quindi poichè la mia pensione sarà di circa 1.100 euro va da se che pur in presenza di c/c pignorato la banca di dovrebbe far prelevare l’intera pensione perchè inferiore al triplo dell’assegno sociale pari a 1.374 euro. E’ così?
Se il rateo di pensione è di 1.100 euro, potrà ritirarlo tutto, anche se dovrà chiedere – durante il periodo in cui il saldo non satisfativo prelevato per pignoramento è in attesa di assegnazione ed il conto corrente ancora bloccato – il supporto di un funzionario di banca con il consenso del custode facente funzioni (il direttore di filiale).
Nel mese di giugno mi è stato pignorato da un creditore il c/c dove c’è l’accredito del mio stipendio di dipendente. Dopo svariate discussioni con la banca, mi hanno fatto prelevare quasi tutto lasciando sul conto solo una esigua somma. Il mese successivo ho cambiato banca e quindi ho risolto il problema. Ora però dal primo settembre sono in pensione, e quando feci domanda di pensione, a febbraio, comunicai per l’accredito della pensione il vecchio c/c (quello attualmente pignorato per intenderci), quindi nel mese di luglio comunicai all’Inps le nuove coordinate bancarie.
Mi sono accorto da una settimana che l’inps non ha effettuato la variazione di c/c (dicono di non essersi accorti della variazione) per cui mi accrediteranno la pensione sul c/c pignorato. Mi chiedo cosa potrà trattenere la banca e cosa mi faranno prelevare? Chiarisco che sul conto confluiscono solo stipendio-pensione, null’altro. Preciso inoltre che la pensione che mi sarà accreditata dall’INPS è già gravata di pignoramento.
Le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (cioè nel limite di un quinto). Pertanto, se la sua pensione è già stata pignorata per la stessa tipologia di credito per cui ha agito il creditore che ha pignorato il conto corrente il suo rateo di pensione è impignorabile.
Tuttavia, il direttore della banca, custode del conto corrente, qualora l’assegnazione del saldo non sia ancora stata effettuata dal giudice (liberando il conto corrente del debitore) – non conosce il preventivo pignoramento a cui è stato oggetto il rateo della pensione presso l’INPS, e, pertanto, le consentirà di prelevare fino al triplo dell’assegno sociale, vale a dire fino ad un massimo di 1.374 euro.
Dovrà probabilmente rivolgersi al giudice dell’esecuzione, presso il Tribunale competente per territorio (ma ci vuole un avvocato), se vorrà affermare il diritto di prelevare l’intero rateo di pensione accreditato dall’INPS sul conto corrente.
Cercherò di essere più chiaro possibile. Il creditore che ha bloccato il mio c/c riguarda un debito recente. Lei dice bene a proposito delle somme, infatti sul mio conto è stata accreditata la somma di 1.415 euro che sono le mie spettanze del mese di marzo. E come dice lei il direttore mi ha fatto prelevare l’equivalente di 1350 euro, vale a dire il triplo dell’assegno sociale, lasciando il resto. E ribadisco di aver capito bene quanto detto dal direttore in merito al mese di aprile, infatti mi ha suggerito di cambiare banca di appoggio così da scongiurare la trattenuta del quinto nel mese successivo. Ma mi chiedo a che servirebbe visto che il creditore dopo qualche mese potrebbe procedere a bloccare anche un’altro nuovo rapporto. Ma mi scusi l’insistenza, io ho chiesto se tale procedura adottata da un creditore è legittima in considerazione del fatto che alla fonte il mio stipendio è già decurtato di un quinto. Non sarebbe tenuto questo creditore a rivolgersi alla mia amministrazione per il pignoramento? Scusi e grazie per la sua disponibilità.
Lei ha perfettamente ragione: ma se il creditore decide di pignorare il conto corrente ogni volta che il giudice lo libera, non si può fare nulla. Anche in considerazione della circostanza che, con il pignoramento dello stipendio, il creditore non potrebbe ottenere nulla, in quanto c’è già in corso, sullo stipendio, un prelievo del quinto, che è il massimo per crediti di natura ordinaria. In breve, il concetto giuridico alla base della procedura che lei contesta è il seguente: una volta che lo stipendio transita sul conto corrente non c’è più alcun legame con l’origine (stipendio già pignorato per il massimo consentito) ma diventa semplice denaro (che tecnicamente, è un bene fungibile, cioè privo di una individualità specifica).
In più, dopo il primo pignoramento del conto corrente, è evidente che il creditore troverà al massimo l’accredito dell’ultimo stipendio e dovrà lasciarlo lì per la parte al di sotto del triplo dell’assegno sociale. Ma sia chiaro, non è che dal conto corrente pignorato il creditore possa prelevare qualcosa dello stipendio ogni volta che questo viene accreditato. Deve procedere con un nuovo pignoramento, e lasciare il triplo dell’assegno sociale ogni volta. Rinnovare un pignoramento costa soldi e tempo: se il creditore vuole impiegarli in pignoramenti che si rivelano infruttuosi, nessuno glielo può impedire.
Buonasera, sono un dipendente pubblico con un pignoramento del quinto sul mio stipendio ormai da più di dieci anni. La sorpresa è stata che ieri mattina sono andati in banca dove ho l’accredito delle mie spettanze e mi hanno detto che è stato bloccato il mio c/c da un creditore. Poi dopo tante discussioni con il direttore, il quale ha fatto anche mille telefonate, alla fine mi ha fatto prelevare accompagnato da un dipendente della banca, facendomi lasciare sul conto circa 60euro, e comunque il mio conto è bloccato e non posso più operare. Poi mi hanno detto che il mese prossimo la trattenuta sarà pari ad un quinto del percepito. La domanda è questa: ma non è un pignoramento illegittimo visto che il mio datore di lavoro mi trattiene già il quinto per pagare i debitori? E perchè questo signore non si è rivolto alla mia amministrazione per il pignoramento? Cosa posso fare ? Grazie .
Difficile aiutarla se non si comprende bene chi sia questo nuovo creditore e a quale titolo il direttore le abbia concesso di prelevare dal conto corrente. Di norma, dopo il pignoramento per crediti ordinari, qualora la disponibilità giacente in conto corrente non copra il credito azionato, il conto corrente resta non operativo ed inaccessibile fino al momento in cui il giudice non assegna quanto prelevato al creditore procedente: nel frattempo, non sono possibili i prelievi (la banca è nominata custode delle somme disponibili) e gli accrediti non vanno a buon fine nel senso che la somma eventualmente trasferita con un bonifico resta disponibile al disponente. Inoltre, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.374 euro.
Cioè, quando ci sarà l’assegnazione del saldo di conto corrente al creditore procedente, dovranno essere lasciate nella disponibilità del debitore esecutato almeno 1.374 euro. Perchè il creditore possa eseguire un nuovo prelievo dal conto corrente sarà necessario procedere con un nuovo atto di pignoramento.
Da quanto riferisce, può darsi che sul conto ci siano stati depositati all’incirca 1434 euro e quindi tutto quadrerebbe, nel senso che il direttore, sotto la propria responsabilità, le ha concesso di prelevare in anticipo il triplo dell’assegno sociale, come impone la legge: tuttavia non si capisce il perché della minaccia della trattenuta che verrebbe operata ad aprile, che non sta né in cielo, né in terra. Probabilmente lei non ha compreso quanto il direttore le ha inteso comunicare.
Sono stato oggetto di pignoramento del mio TFS. Detto pignoramento é stato notificato dopo che mi era stata versata dall’INPS la prima rata del TFS. Dovendo ancora corrispondermi la seconda rata, l’INPS mi ha sottratto il 1/5 del TSF totale all’atto del pagamento della seconda rata anziché conteggiare il residuo.
In pratica il mio TFS totale era di circa 68 Mila euro. La prima rata corrisposta é stata di 43 Mila. Dai 25 Mila restanti mi hanno sottratto 1/5 conteggiando il totale anziché il quinto sui 25 Mila.
Volevo chiedere se è stato corretto in quanto, per quanto sapevo, avrebbero dovuto pagare il quinto solo sul residuo visto che la notifica é stata fatta dopo il pagamento della prima tranche.
Al momento del pignoramento, il debito dell’INPS nei suoi confronti risultava essere ancora di 68 mila euro, ridotto a 25 mila solo attraverso una anticipazione che, tuttavia, ha valenza esclusivamente nei rapporti interni fra INPS e pensionato e non verso il creditore pignorante. L’acconto dei 43 mila euro versati a favore del pensionato, in termini tecnici, non è opponibile al creditore procedente.
Facendo un parallelismo esemplificativo, è come se, un dipendente riuscisse ad ottenere dal proprio datore di lavoro un’anticipazione dello stipendio all’inizio del mese: se, dopo aver ricevuto tale anticipazione, al datore di lavoro venisse notificato un atto di pignoramento della busta paga del dipendente, il datore di lavoro, il 27 del mese, dovrebbe pignorare il 20% dell’intera busta paga e non il 20% della busta paga al netto dell’anticipazione.
Per quanto riguarda sempre il pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto, mi sembra di capire che una volta in pensione la somma pignorata sarà minore rispetto a quella dello stipendio perchè c’è da tener presente che una parte è impignorabile in quanto rappresenta il il minimo vitale. E’ così? Grazie ancora.
Proprio così: la pensione può essere pignorata di un quinto solo per la parte che eccede il minimo vitale.
Sono un dipendente pubblico ormai prossimo alla pensione e ho sul mio stipendio un pignoramento dovuto a più creditori. Vorrei sapere se la mia buonuscita sarà comunque decurtata di 1/5 come ho letto oppure possono trattenere somme superiori per soddisfare i creditori?
Nel passaggio in quiescenza del debitore sottoposto ad azione esecutiva tramite pignoramento dello stipendio, il prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o di fine servzio (TFS), destinato al creditore insoddisfatto, non può superare il 20% dell’importo della buonuscita.